Compilazione CU2025 emolumenti corrisposti a percettori Reddito Minimo di Inserimento

Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele

Quesiti
di Daniele Ylenia
13 Marzo 2025

Ai percettori di Reddito Minimo di Inserimento, ex R.M.I. art. 1 L. R. 19/05/2005 n. 5, retribuiti entro le 80 ore mensili e soggetti ad IRAP, la Regione ha specificato che tali emolumenti esenti, essendo equiparati a quelli della pensione sociale, non devono essere denunciati nella certificazione unica a rigo 4 "altri redditi assimilati", l'unica sezione da compilare è quella relativa ai dati assicurativi INAIL.

Si richiede autorevole parere in merito.

Risposta

La soluzione fornita dalla Regione è dubbia per due ordini di ragioni:

  1. non tiene conto (o quanto meno non è specificato nel quesito) della natura del sussidio erogato;
  2. è in netto contrasto con quanto diramato dalla stessa Regione siciliana, con nota prot. 19011 del 9 maggio 2007, in merito ai destinatari di reddito minimo di inserimento di cui alla L.R. n. 5/2005.

Si riporta di seguito una trattazione a suffragio di quanto sopra esposto.

L’art. 34, comma 3, del d.P.R. n. 601 del 1973 stabilisce che "I sussidi corrisposti dallo Stato, e da altri enti pubblici a titolo assistenziale sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi nei confronti dei percipienti".

Su tale disposizione, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in più occasioni (si vedano, ad esempio, risoluzione n. 46/E del 14 febbraio 2008, risoluzione n. 51/E del 2020):

La norma agevolativa richiamata condiziona l’applicazione dell’esenzione alla sussistenza di due requisiti: uno di carattere soggettivo consistente nel fatto che l’erogazione deve essere effettuata solo dallo Stato o da altri enti pubblici; l’altro di carattere oggettivo, consistente nella natura assistenziale del sussidio erogato.

Si intendono erogati a titolo assistenziale quei sussidi corrisposti dallo Stato o da altri enti pubblici, per finalità fondate sulla solidarietà collettiva, a soggetti che versano in stato di bisogno. In proposito l’amministrazione finanziaria ha ritenuto esenti ai sensi del citato articolo 34, terzo comma, del 4 DPR n. 601 del 1973 una serie di prestazioni economiche in denaro che presentano tutte le caratteristiche proprie degli interventi di assistenza sociale (cfr. anche Cassazione 10 maggio 1991, n. 5238 e il riferimento alla nozione ristretta di assistenza sociale recepita nell’articolo 38, primo comma della Costituzione).

In particolare, a titolo esemplificativo, sono state considerate esenti ai sensi dell’art. 34, terzo comma: le pensioni di invalidità e gli assegni mensili corrisposti ai mutilati ed invalidi civili ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118 dallo Stato (nota Dir.Gen.II.DD. del 6 giugno 1978, n. 11/117); gli assegni corrisposti ai sordomuti in base alla legge 26 maggio 1970, n. 381 (risoluzione ministeriale del 4 marzo 1978, n. 11/516); le pensioni sociali (circolare ministeriale del 1 giugno 1985, n. 19).”

Ai sensi dell’art. 1, comma 3 della L. Regionale n. 5 del 19/05/2005, “per cantiere di servizio si intende un programma di lavoro temporalmente definito utile   ad   integrare   e supportare la normale attività dei servizi comunali in caso di interventi richiesti da situazioni straordinarie o non previste o nel caso  di  necessarie  integrazioni  e aggiornamenti dei  servizi  per  i  quali  l'organizzazione amministrativa del comune non sia adeguata.”

Nel caso in esame, differentemente dagli esempi richiamati, le somme di danaro sono erogate a fronte di un “programma di lavoro temporalmente definito” e ciò porta ad escludere che tali somme rientrino tra i sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale esenti da IRPEF ai sensi dell’art. 34, terzo comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 601. In tale caso l'indennità non può beneficiare del regime di esenzione di cui al citato articolo 34, ma sarà assoggettato a tassazione quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c) del TUIR (cfr. Circolare n. 326 del 23.12.97, par. 5.4, Risoluzioni n.ri 95/E/2002 e 46/E/2008).

Peraltro, le ipotesi di esenzione tributaria previste dalla legge rivestono carattere eccezionale, e quindi non consentono applicazione a fattispecie diverse da quelle che debbano ritenersi in esse considerate alla stregua di una rigorosa interpretazione (cfr. tra le altre Cassazione n. 9760 del 08/10/1997).

Inoltre, è doveroso segnalare che il Dipartimento Regionale Lavoro della Regione Sicilia, in seguito ad interlocuzione con l’Ufficio Fiscalità della Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate, con nota prot. 19011 del 9 maggio 2007, comunicava ai comuni destinatari dei Cantieri di Servizi per il reddito minimo di inserimento, di cui alla L.R. n.5/2005, gli obblighi fiscali cui erano tenuti.

In particolare, nel documento si legge:

Con nota n. 2007/4.2/27044 pervenuta in data 13.04.2007 detto Ufficio [Fiscalità della Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate] si è pronunciato nel merito di quanto in argomento stabilendo che:

L’art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito TUIR, prevede che l’imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili.

Il successivo comma 3 del predetto articolo 3 elenca tassativamente i redditi che non concorrono a formare la base imponibile. Nel citato elenco non si riscontra fattispecie analoga a quella oggetto della presente istanza. Il compenso in questione, inoltre, è inserito, ai sensi del comma 2, del predetto articolo 1 della legge regionale n. 5/2005, in un programma di lavoro temporaneamente definito e, pertanto, non può configurare un sussidio a fronte di nessuna controprestazione. Lo stesso, pertanto, non rientra neanche tra le previsioni di cui all’articolo 34 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, che prevede altre tipologie di agevolazioni tributarie.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, lo Scrivente concorda con l’indirizzo interpretativo manifestato dall’interpellante e ritiene che trattandosi di “ attività prestata a favore del Comune che non comporta la instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato “ il reddito minimo di inserimento, previsto dall’articolo 1 della legge regionale n. 5 del 2005, possa essere qualificato, di fatto, reddito da attività socialmente utile ai sensi dell’art. 50 del TUIR e in quanto tale assimilato al reddito da lavoro dipendente.

Da detta assimilazione, ovviamente, scaturisce che i Comuni che erogano il suddetto reddito minimo di inserimento sono soggetti agli obblighi previsti dalle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.”

Codesti Comuni, pertanto, sono invitati a porre in essere tutti gli adempimenti di propria competenza considerando le erogazioni a favore dei soggetti destinatari del r.m.i. alla stregua di un reddito da lavoro dipendente (assimilato).”

11 marzo 2025

Dott.ssa Ylenia Daniele

 

Parole chiave: percettori, reddito minimo di inserimento, Irap, Regione, emolumenti, pensione sociale, CU2025, INAIL

Per i clienti Halley: ricorrente n. QP8312, sintomo n. QP8399

 

Indietro

Quesiti

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×