In generale, posto che la domanda fa riferimento agli “interventi di ristrutturazione” eseguiti su beni demaniali,
possiamo affermare che si rende applicabile l’aliquota IVA 10% ai sensi del n. 127-quaterdecies, tab. A), parte
III^ allegata al DPR 633/72:
“127-quaterdecies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di
abitazione di cui al numero 127-undecies) e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo;”
In buona sostanza la disposizione, applicabile ai fabbricati e ai corpi edilizi in generale, rende applicabile
l’aliquota agevolata al 10% agli interventi di cui all’art. 3, DPR 380/2001 (riproposizione dell’art. 31, L. 457/78)
alle lettere:
c) restauro e risanamento conservativo;
d) ristrutturazione edilizia;
f) ristrutturazione urbanistica;
escludendo esplicitamente quelli di cui alle lettere a) manutenzione ordinaria e b) manutenzione straordinaria.
Anche l’eventuale fornitura di beni, escluse le materie prime, godrebbe della stessa aliquota agevolata 10% in
virtù del punto 127-terdecies, della stessa Tabella A:
“127-terdecies) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi
di recupero di cui all’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b)
del primo comma dello stesso articolo;”
E’ di tutta evidenza che le disposizioni fiscali richiamate richiedono un corretto ed appropriato inquadramento
urbanistico dell’intervento.
10 marzo 2025
Dott. Fabio Bertuccioli
Parole chiave: ristrutturazione, beni demaniali, PNRR, bando, borghi
Per i clienti Halley: ricorrente n. QR5453, sintomo n. QR5488