Congedo per cure art. 7 D.lgs. 119/2011 e conteggio di sabati e domeniche

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
11 Marzo 2025

Considerato che il congedo per cure ex art. 7 D.lgs. 119/2011 prevede la possibilità di fruire di 30 giorni di assenza ogni anno, anche in maniera frazionata, si chiede se devono essere conteggiati anche i sabati e domeniche non lavorativi nella richiesta di congedo, per periodi continuativi (esempio 20 giorni consecutivi).

Risposta

L’art. 7, c. 1, D. Lgs. n. 119/2011 dispone:

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 42, della legge 24 dicembre 1993, n.537, e successive modificazioni, i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni.”

Il successivo comma 3 precisa:

“3. Durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporto, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l'avvenuta sottoposizione alle cure. In caso di lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell'assenza può essere prodotta anche attestazione cumulativa."

In ragione di quest’ultima norma, il Dipartimento della Funzione pubblica si è espresso sulla correlata questione del conteggio di sabati e domeniche compresi nei periodi di congedo con il parere pro. n. 12173-P-07/02/2022, nel quale si legge:

La norma di interesse chiarisce, altresì, che durante il suddetto periodo di congedo il dipendente ha diritto a percepire il trattamento secondo il regime economico delle assenze per malattia e che tale periodo non è computabile nei 180 giorni annui di periodo di comporto individuato dai C.C.N.L.

Ne consegue, quindi, che, in mancanza di una diversa previsione contrattuale, i giorni festivi che ricadono all’interno del periodo di congedo devono essere conteggiati con le stesse regole che disciplinano le assenze dovute ad un periodo di malattia ordinaria.”

Una richiesta di congedo di venti giorni comprende anche i sabati e le domeniche intercorrenti nei giorni richiesti.

Al dipendente rimarranno per l’anno corrente altri dieci giorni di congedo a tale titolo.

10 marzo 2025

Dott. Massimo Monteverdi

 

Parole chiave: congedo cure disabili, assenza, frazionata, continuativi, sabato e domenica

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