Risposta dell'Avv. Elena Conte
QuesitiDevo rivedere il testo del regolamento di polizia urbana e volevo porre il seguente quesito: in materia di sanzioni amministrative pecuniarie art.7 bis della l.n.267/200 prevede per le violazioni ai regolamenti comunali ed ordinanze comunali la sanzione pecuniaria da 25.00 a 500.00 euro; devo necessariamente applicare per tutte le violazioni previste la somma di 50 euro oppure discrezionalmente posso stabilire un minimo ed un massimo all'interno dei limiti previsti dall'art.7 bis?
Il quesito, a ben vedere, pare soffermarsi sulla questione della corretta applicazione del meccanismo di determinazione della somma per effettuare il pagamento in misura ridotta oltreché sulla quantificazione dei limiti edittali.
Considerato che la fonte generale, per i comuni, del potere di adottare regolamenti ed ordinanze sindacali è rispettivamente contenuta negli articoli 7, 50 e 54 del T.U.O.E.L. (d.lgs. 267/2000) e che le sanzioni per le loro inosservanze sono contenute nell’articolo 7-bis (sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500), l’articolo 16, comma 2 della legge n. 689/81 dispone che, per tali violazioni, la Giunta, all’interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma second cui:
È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione”.
Quella sopra tratteggiata rappresenta comunque una mera facoltà per cui se la Giunta non si pronuncia si applica la regola generale di cui all’articolo 16, comma 1, della legge 689/1981. In questo caso, la somma di riferimento è quella dell’articolo 7-bis se, nel regolamento o nell’ordinanza in riferimento, non è contenuta una diversa quantificazione dei limiti edittali di quella violazione che devono comunque attestarsi entro quelli stabiliti in generale dall’articolo 7-bis TUEL; qualora invece nella norma violata siano riprodotti diversi limiti edittali è su di essi che si farà applicazione della regola della somma più favorevole tra doppio del minimo e terzo del massimo.
07 marzo 2025
Avv. Elena Conte
Parole chiave: sanzioni amministrative, violazioni, regolamenti comunali
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