Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiSi sta costituendo una Pro Loco, si chiede se il Comune può assegnare in comodato alla Pro Loco, dei locali quali sede, senza procedere con una manifestazione d'interesse come ha sempre fatto per le assegnazioni di locali alle associazioni, per ragioni di trasparenza. Esistono disposizioni derogatorie per le Pro loco?
La Pro Loco è un'associazione di volontariato costituita mediante scrittura privata/contratto privato tra singoli cittadini che vogliono sviluppare, insieme, delle forme di attrattiva turistica per la propria comunità.
Pertanto, trattandosi di bene pubblico, vige il principio generale dell'evidenza pubblica nella relativa assegnazione e della normale redditività del bene da assegnare. Pertanto, solo con motivazione puntuale è possibile derogare a detto principio, evidenziando il particolare e straordinario vantaggio pubblico conseguibile dall'assegnazione diretta e (eventualmente) gratuita o a condizioni non di mercato, ove esistente.
In via generale, la gestione dei beni pubblici impone una regola base che può essere riassunta nei principi comuni del “buon andamento e dell’imparzialità” (ex artt. 97 Cost. e 1 della legge n. 241/1990), esigendo da una parte, di mettere in assegnazione la res publica mediante una procedura trasparente (la c.d. evidenza pubblica), dall’altra, della necessaria utilità (c.d. reddittività), percependo un canone di locazione/concessione, valorizzando il patrimonio affidato ad un terzo.
Al riguardo è utile rammentare che , “la concessione in comodato di beni di proprietà dell’ente locale è da ritenersi ammissibile nei casi in cui sia perseguito un effettivo interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello meramente economico ovvero nei casi in cui non sia rinvenibile alcun scopo di lucro nell’attività concretamente svolta dal soggetto utilizzatore di tali beni” (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 172/2014/PAR). In tale senso è stato evidenziato (cfr.Sezione regionale di controllo per il Veneto, Deliberazione n. 716/2012/PAR, che una deroga al principio di redditività dei beni pubblici è giustificata “solo dall’assenza di scopo di lucro dell’attività concretamente svolta dal soggetto destinatario di tali beni. (...) la sussistenza o meno dello scopo di lucro, inteso come attitudine a conseguire un potenziale profitto d’impresa, va accertata in concreto, verificando non solo lo scopo o le finalità perseguite dall’operatore, ma anche e soprattutto le modalità concrete con le quali viene svolta l’attività che coinvolge l’utilizzo del bene pubblico messo a disposizione”. In tale senso è necessario motivare la finalità di interesse pubblico, a vantaggio e a beneficio della collettività amministrata nel caso di assegnazione gratuita del bene pubblico (cfr. deliberazione n.87/2014/PAR della Corte dei Conti - Sez. Controllo Lazio), ponderando i vantaggi dalla concessione gratuita a fronte della mancanza di provento economico. Infatti, la concessione in uso gratuito, quale “forma di sostegno e di contribuzione indiretta nei confronti di attività di pubblico interesse strumentali alla realizzazione delle proprie finalità a vantaggio dei cittadini”, comporta, tuttavia, la necessità, da parte dell’amministrazione, di un’attenta valutazione comparativa tra gli interessi in gioco; valutazione che dovrà emergere nella motivazione del provvedimento, e che escluda lo scopo di lucro nell’attività svolta dagli utilizzatori del bene, con onere, da parte del Comune, di vigilare sul permanere delle condizioni legittimanti la gratuità dell’uso (cfr., in termini, Corte dei conti, Sez. Veneto, deliberazione n. 109/22).
05 marzo 2025
Dott. Eugenio De Carlo
Parole chiave: comodato, pro loco, manifestazione di interesse
Per i clienti Halley: ricorrente n. QS3351, sintomo n. QS3421
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2025
Agenzia delle Entrate – Circolare n. 7/E del 4 giugno 2025
ANCI – 29 maggio 2025
Corte Costituzionale – Sentenza 30 maggio 2025, n. 77 e comunicato stampa
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