Registrazione webinar "L'acquisto ed il riconoscimento della cittadinanza italiana alla luce delle novità introdotte dalla conversione in Legge del DL 36/2025"
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini
Gli adempimenti dell'ufficiale di stato civile e il controllo degli atti
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La cittadinanza italiana può essere riconosciuta ai discendenti di cittadini emigrati all’estero attraverso il principio dello ius sanguinis. Tale riconoscimento può avvenire tramite procedura amministrativa, che viene gestita dal consolato italiano all'estero, in base al luogo di residenza del richiedente, oppure dall’ufficio di stato civile italiano per coloro, che risiedono in Italia. In alternativa, è possibile ottenere la cittadinanza per via giudiziaria, mediante una sentenza del Tribunale civile.
Quando si ricorre al giudice ordinario?
Dove è presentato il ricorso?
Ai sensi dell'articolo 4 c. 5 del D.L.17 febbraio 2017, n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 “le controversie (...) sono assegnate (…) avendo riguardo al luogo in cui l'attore ha la dimora. Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
È evidente che, se una persona residente all'estero non riesce ad ottenere la cittadinanza italiana, poiché sono troppo lunghi i tempi di attesa delle nostre autorità italiane, l'unica strada da percorrere è quella del ricorso. Non è, invece, corretto che il cittadino straniero si rechi in Italia al solo scopo di accertare la sua discendenza presso un Comune, anche se fosse il comune in cui è nato l'avo.
La competenza, infatti, dell'ufficiale di stato civile italiano sorge solo se il cittadino è residente in Italia, rammentando che residenza significa dimora abituale e, non semplicemente, presenza fisica sul territorio italiano. La maggior parte delle volte il discendente dichiara fittiziamente di risiedere in Italia al solo scopo di ottenere il passaporto italiano ed emigrare non appena terminato il procedimento amministrativo. Spesso il Comune, infatti, non è il centro delle relazioni sociali e affettive, che sono chiaramente verificabili dall'ufficiale di anagrafe. Una stretta collaborazione tra ufficiale d'anagrafe e ufficiale di stato civile è elemento fondamentale per condurre correttamente i due procedimenti: residenza e riconoscimento della cittadinanza.
Quindi i procedimenti amministrativi del Consolato e dell'ufficiale di stato civile italiano non sono alternativi, ovvero se il consolato non riesce a rispettare i tempi di conclusione del procedimento, il cittadino deve presentare ricorso giurisdizionale e non recarsi in Italia.
Una volta esperito il ricorso, il cittadino otterrà una sentenza di accertamento positivo della cittadinanza oppure il diniego del riconoscimento della stessa.
L'avvocato, incaricato del ricorso, presenterà la sentenza all'ufficiale di stato civile unitamente agli atti di nascita e di matrimonio al fine della loro trascrizione.
Quali sono gli adempimenti dell'ufficiale di stato civile?
La sentenza del giudice ha l'effetto immediato di attribuire la cittadinanza italiana al soggetto, a prescindere dallo svolgimento delle successive formalità amministrative relative alla trascrizione dell'atto di nascita. Quest'ultima, infatti, è un atto meramente dichiarativo e non costituisce un presupposto per l'acquisto della cittadinanza, che è già stata concessa dal giudice.
Inoltre, il provvedimento giurisdizionale non comporta una condanna nei confronti del comune, in quanto la decisione nel merito riguarda il riconoscimento del possesso ininterrotto della cittadinanza italiana e solamente come conseguenza è indicato che il Tribunale “ordina al Ministero dell’Interno e, per esso, all’ufficiale di stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazione di legge nei registri dello stato civile…”. Il dispositivo del giudice è chiaro: non vi è alcun ordine specifico di procedere alla trascrizione degli atti di stato civile che riguardano i cittadini riconosciuti italiani.
Il giudice “ordina” di procedere secondo la legge. La legge prevede che la trascrizione degli atti di un cittadino italiano avvenga su sua richiesta ai sensi dell'art. 12 comma 11 del dpr 396/2000 e se si tratta di atti formati all'estero questi dovranno essere legalizzati e tradotti ai sensi degli artt. 21 e 22 del dpr 396/2000. In sostanza il giudice con una frase generica, che riporta sempre in tutte le sentenze di riconoscimento della cittadinanza italiana, rimanda alla legge la regolamentazione delle trascrizioni e delle annotazioni. Pertanto, né la trascrizione della sentenza, né quella degli atti discende automaticamente dalla sentenza stessa. Sarà il cittadino italiano, oppure il suo avvocato incaricato che dovrà presentare istanza di trascrizione della sentenza e degli atti.
Potrebbe verificarsi il caso per cui, per illegittimità formale, quegli atti utilizzati per l'accertamento della cittadinanza, possano essere non trascrivibili.
Il giudice della Corte d'Appello (N. R.G.V. 790/2021 del 31 marzo 2023) si è chiaramente espresso, specificando: “gli effetti del giudicato del provvedimento del Tribunale di Roma hanno ad oggetto unicamente, nel rispetto dell’oggetto della domanda, le statuizioni in materia di cittadinanza, rispetto alla quale le annotazioni in materia di stato civile costituiscono adempimenti conseguenti da eseguirsi secondo le disposizioni “di legge”, come peraltro espressamente indicato nel provvedimento stesso”.
Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 241/1990, l'ufficiale di stato civile, prima di avviare l'istruttoria sulla trascrizione della sentenza, deve accertare in via preliminare la propria competenza territoriale e la legittimazione ad agire del richiedente o del suo rappresentante. Tale verifica preliminare ha lo scopo di valutare l'ammissibilità della domanda e di evitare inutili approfondimenti istruttori. Dopo questa fase preliminare, l'ufficiale di stato civile procederà con:
L'obbligo di trascrizione della sentenza o ordinanza che riconosce la cittadinanza italiana non trova esplicito fondamento normativo. L'art. 24, comma 1, lett. e) del D.P.R. 396/2000, pur prevedendo la trascrizione delle sentenze che accertano l'acquisto, la perdita o il riacquisto della cittadinanza, tace in merito al riconoscimento della cittadinanza. Analogamente, nei casi di riconoscimento amministrativo, non è prevista la trascrizione del provvedimento dell'ufficiale di stato civile o dell'attestazione consolare. Pertanto, in assenza di una disposizione specifica, si potrebbe ritenere che la trascrizione della sentenza in questione non sia obbligatoria.
Tuttavia, considerata la complessità della procedura e l'interesse pubblico coinvolto, si ritiene opportuno procedere alla trascrizione della sentenza di riconoscimento della cittadinanza. Tale formalità, oltre a fornire una prova documentale inoppugnabile dell'avvenuto riconoscimento, consente di avviare il procedimento di trascrizione degli atti di stato civile degli interessati.
La sentenza seppur trascritta, non deve essere annotata sugli atti di nascita, in quanto comunque si tratta di un riconoscimento della cittadinanza italiana e non di acquisto.
Il provvedimento del giudice: cosa occorre controllare?
La conformità dell'ordinanza
L'avvocato incaricato, che trasmette l'ordinanza al comune competente, deve dichiarare che l'ordinanza stessa sia conforme a quella estratta dal fascicolo elettronico ai sensi dell'art. 196-octies delle Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: articolo aggiunto dall'art. 4, comma 12 del D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a seguito della così detta riforma Cartabia, che ha abrogato la precedente disciplina e che viene applicato dal 1 marzo 2023.
La norma in questione attribuisce all'avvocato il potere di estrarre copia conforme dal fascicolo informatico, ma tale potere è circoscritto a specifiche tipologie documentali (atti processuali). Ne consegue che l'avvocato non è autorizzato a certificare la conformità di atti di stato civile, seppur presenti nel fascicolo elettronico poiché allegati al ricorso, essendo tale funzione riservata ai pubblici ufficiali competenti.
Il passaggio in giudicato
Affinché la trascrizione di un provvedimento giudiziario nei registri dello stato civile sia valida ed efficace nei confronti di tutti, è necessario che l'ufficiale di stato civile accerti prima di tutto che tale provvedimento sia definitivo e non più soggetto ad impugnazione.
Solitamente gli avvocati di parte intimano all'ufficiale di stato civile di provvedere all'immediata trascrizione degli atti citando l'articolo 282 del codice di procedura civile, che disciplina la provvisoria esecutività delle ordinanze.
Il Ministero dell'Interno esprime il seguente parere del 4 febbraio 2002 “la questione sta assumendo, nell'ultimo periodo, una valenza significativa in ragione della crescita considerevole della fattispecie delle conseguenti sollecitazioni sull'ufficiale di stato civile, da parte degli avvocati di parte, volte ad ottenere l'immediata trascrizione delle ordinanza del Tribunale di Roma, competente per il riconoscimento in via giudiziale del possesso della cittadinanza “iure sanguinis” e richiamando il decreto del tribunale di Rovigo dell' 08/10/2021 ha confermato che: “È essenziale la verifica della definitività del provvedimento giudiziale di riconoscimento giudiziale della cittadinanza italiana per poter procedere alla sua esecuzione e ai conseguenti adempimenti dell'ufficiale di stato civile”.
In tale decreto si legge: “La disciplina dell'esecuzione provvisoria di cui all'articolo 282 del c.p.c trova legittima attuazione soltanto con riferimento alle sentenze di condanna, le uniche idonee per loro natura a costituire titolo esecutivo (...) al di fuori delle statuizioni di condanna consequenziali, le sentenze di accertamento e quelle costitutive non hanno quindi, idoneità ad avere efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato (cass. II 7369/2009) (...). L'ipotesi interpretativa proposta dai ricorrenti, - conclude il decreto - è dissonante rispetto allo stesso sistema delle trascrizioni, teleologicamente orientato a garantire la possibilità di aver contezza, con assoluto grado di certezza, delle vicende attinenti allo stato della persona”.
Solo le sentenze di condanna hanno la natura di un vero e proprio titolo esecutivo, in quanto contengono un ordine preciso e immediato rivolto al debitore. Le sentenze di accertamento (che dichiarano l'esistenza o inesistenza di un diritto) e quelle costitutive (che creano, modificano o estinguono un rapporto giuridico) hanno una funzione diversa e non si prestano ad un'esecuzione immediata. Il sistema delle trascrizioni, che serve a rendere pubblici i diritti sulle cose immobili, presuppone un grado di certezza assoluta. Ammettere l'esecuzione provvisoria di sentenze non definitive potrebbe creare incertezza e instabilità nei rapporti giuridici.
Qui di seguito alcune importanti pronunce sull'obbligatorietà che l'ordinanza sia definitiva prima di procedere agli adempimenti successivi:
Gli atti di stato civile: cosa occorre controllare?
Legalizzazione e traduzione
Gli articoli 21 e 22 del dpr 396/2000 regolamentano i requisiti formali che un atto formato all'estero deve possedere: un atto deve essere legalizzato e tradotto.
L'ufficiale di stato civile deve svolgere un'attività di verifica per assicurarsi che tutta la documentazione presentata per la trascrizione rispetti le leggi. Solo se la documentazione è conforme al nostro ordinamento giuridico, può essere trascritta nei registri dello stato civile. Anche se la stessa documentazione è stata utilizzata per il riconoscimento della cittadinanza italiana, non significa che l'ufficiale di stato civile debba obbligatoriamente accettarla. Il procedimento giurisdizionale differisce da quello amministrativo che prevede che gli atti da trascrivere abbiano specifiche caratteristiche.
Affinché un atto possa essere trascritto nei registri dello stato civile, è obbligatorio presentare il documento originale con la firma autografa dell'autorità emittente. A questo documento deve essere allegata una traduzione. Tale traduzione deve essere legalizzata dal consolato italiano all'estero oppure il traduttore deve prestare giuramento di fedele traduzione di fronte a un pubblico ufficiale, come ad esempio il cancelliere o lo stesso ufficiale di stato civile.
Spesso gli avvocati allegano alla richiesta di trascrizione il fascicolo unico che avevano presentato in giudizio, contenente tutti gli atti di stato civile cuciti insieme con le traduzioni ed un unico asseveramento finale del traduttore. Tale modalità di presentazione dei documenti, sebbene valida per il processo giudiziario, non è conforme alle specifiche disposizioni del regolamento di stato civile per la trascrizione degli atti stranieri. Il tribunale accetta il fascicolo unificato per l'accertamento della cittadinanza, ma la trascrizione degli atti richiede la presentazione individuale di ciascuno, con relativa traduzione e asseverazione. Il Ministero dell'Interno intervenuto sulla questione ha ribadito il concetto che l'ufficiale di stato civile non svolge attività discrezionale e quindi non può autonomamente separare gli atti: in particolare l'art. 12, comma 12 del D.P.R. n. 396/2000, stabilisce in modo inequivocabile che la trascrizione degli atti di stato civile avviene su base individuale. Ciò significa che ogni singolo atto, corredato dalla relativa traduzione giurata, deve essere presentato separatamente per la trascrizione nei registri dello stato civile.
Lo stesso Ministero ha ricordato che l'ipotesi di trascrizioni cumulative va contro il principio contenuto anche nei precedenti regolamenti di stato civile, circa l’obbligo di enunciare correttamente la documentazione che viene riportata o trascritta nel registro di stato civile, richiamando il decreto del Ministro dell’Interno del 27.2.2001, laddove prevede, all’art. 1, che “a ciascuno dei registri sono allegati, in fascicoli separati per ogni atto formato, i documenti ricevuti o acquisiti dall'ufficiale dello stato civile...”, evidenziando il nesso esistente tra atto dello stato civile e i documenti allegati.
La traduzione deve essere legata in modo indissolubile all’atto tradotto attraverso timbri di congiunzione. Ad ogni atto deve seguire la relativa traduzione dichiarata conforme dall'interprete. Conseguentemente non è possibile che le traduzioni degli atti siano allegate dopo il plico degli atti: ogni traduzione deve corrispondere ed essere allegata all'atto al quale si riferisce. Ugualmente l'interprete non può dichiarare la conformità della traduzione un'unica soluzione.
Gli atti trasmessi devono essere originali: l'avvocato non può dichiarare la conformità degli atti trasmessi a quelli detenuti dallo stesso.
L'esercizio del potere di autentica è rigorosamente disciplinato dalla legge (art. 18 D.P.R. 445/2000). L'avvocato, non rientrando tra i soggetti abilitati, non può attestare la conformità di atti di stato civile o di altra documentazione da lui detenuta. Si ribadisce infatti che il potere di autentica riservato agli avvocati riguarda semplicemente gli atti processuali contenuti nel fascicolo elettronico e non anche gli atti di stato civile.
Verifica delle generalità del cittadino riconosciuto italiano
È frequente riscontrare discrepanze tra le generalità indicate nelle ordinanze di riconoscimento della cittadinanza e quelle riportate negli atti di nascita esteri. L'ufficiale di stato civile è tenuto a trascrivere le generalità esattamente come risultano dall'ordinanza, senza avviare autonome verifiche sulla corrispondenza identitaria. Quindi se nell'atto di nascita vi è una data di nascita, un luogo, un nome diverso rispetto a quanto indicato nell'ordinanza, non si potrà procedere alla trascrizione dell'atto: il giudice infatti ha riconosciuto la cittadinanza identificando uno specifico cittadino, che, se non corrisponde a quello indicato nell'atto di nascita non sarà l'ufficiale di stato civile a far coincidere le persone correggendo gli atti. L'avvocato, pertanto, dovrà far correggere l'ordinanza oppure l'atto di nascita allineando i dati.
Diverso è il caso in cui il cognome del cittadino è cambiato a seguito del matrimonio e non coincida con quello indicato nell'atto di nascita, che riporta il cognome da nubile. L'atto di nascita potrà essere trascritto, poiché non essendo previsto in Italia una simile modifica, anche se coniugato il cittadino assumerà il cognome così come riportato nell'atto di nascita, anche se nel provvedimento giudiziale di riconoscimento della cittadinanza il soggetto è identificato con il cognome da coniugato. Il giudice decide sulla cittadinanza e non sul cognome. La corte d'Appello di Bologna con sentenza n. 790 del 31/3/2021 stabilisce “(…) gli effetti del giudicato del provvedimento del Tribunale (….) hanno ad oggetto unicamente, nel rispetto dell’oggetto della domanda, le statuizioni in materia di cittadinanza, rispetto alla quale le annotazioni in materia di stato civile costituiscono adempimenti conseguenti da eseguirsi secondo le disposizioni “di legge”, (…) nessuna efficacia, dichiarativa o costitutiva può attribuirsi all’indicazione delle generalità, attuali da coniugata piuttosto che alla nascita”. Non si è formato un giudicato implicito che riguardi anche il cognome: “(…) in quanto il giudicato implicito richiede, per la sua formazione, che tra la questione decisa in modo espresso e quella che si vuole essere stata risolta implicitamente sussista un rapporto di dipendenza indissolubile, tale da determinare l'assoluta inutilità di una decisione sulla seconda questione, e che la questione decisa in modo espresso non sia stata impugnata” (Cass., 27 ottobre 2011, n. 22416).
I figli minori di chi è riconosciuto italiano
Il giudice solitamente decidere anche di riconoscere la cittadinanza ai minori figli di coloro che hanno presentato il ricorso, ma potrebbe anche non menzionarli nel provvedimento. In quest'ultimo caso, in applicazione dell'art 1 della legge n. 91/1992 sarà l'ufficiale di stato civile che valuterà come si sia costituito il rapporto di filiazione all'estero per accertare la discendenza dal genitore al figlio.
Se per l'ordinamento italiano tale rapporto di filiazione non si è validamente costituito, l'ufficiale di stato civile rigetterà la trascrizione. Nel caso in cui, invece, i minori venissero citati nell'ordinanza, l'ufficiale dello stato civile non deve entrare nel merito del riconoscimento della cittadinanza italiana, già operato dal giudice anche se potremmo osservare ad esempio che manchi il consenso al riconoscimento della filiazione stessa.
In sostanza la determinazione della cittadinanza italiana di un minore non menzionato nell'ordinanza segue un procedimento amministrativo, che coinvolge l'ufficiale di stato civile. Tuttavia, se un giudice ha già emesso una sentenza che accerta la discendenza e la cittadinanza del minore, l'ufficiale di stato civile, in presenza dei requisiti formali, dovrà limitarsi alla trascrizione dell'atto di nascita, senza dover ripetere accertamenti già effettuati in sede giudiziaria.
La donna che ha sposato il cittadino riconosciuto italiano
È possibile che l'acquisto della cittadinanza italiana da parte della donna avvenga ai sensi dell'art. 10 della legge 555/1912, in quanto il matrimonio è stato celebrato prima del 27 aprile 1983, data di entrata in vigore della legge 123/1983. La decorrenza della cittadinanza italiana, così acquisita, è dalla data del matrimonio. Tuttavia il giudice potrebbe affermare che tale donna abbia acquisito la cittadinanza iure sanguinis e conseguentemente la decorrenza è dalla nascita.
Ai sensi dell'art. 19 della legge 218/1995, i cittadini italiani, anche se in possesso di doppia cittadinanza, sono soggetti alla legge italiana. Pertanto, oltre all'atto di matrimonio, è necessario trascrivere anche il provvedimento di divorzio, previa verifica del suo riconoscimento ai sensi dell'art. 64 della stessa legge. Il mancato riconoscimento del divorzio comporta, ai fini dell'ordinamento italiano, la persistenza del vincolo matrimoniale.
Conclusione del procedimento
Al termine del procedimento di trascrizione degli atti di stato civile, verrà comunicata l'avvenuta trascrizione al Consolato italiano competente, qualora il cittadino abbia indicato il proprio indirizzo all'estero. Si precisa che non è necessario richiedere una certificazione attestante la trascrizione, in quanto è sufficiente la comunicazione ufficiale inviata al consolato. Tale comunicazione conterrà tutti gli estremi relativi alla trascrizione.
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Analisi delle prime istruzioni operative della circolare del 28 maggio 2025 n. 26185
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