Utilizzo quote accantonate dell’avanzo presunto per finanziamento di debiti fuori bilancio
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiCome si interpreta la norma (Legge di Bilancio 2025 n. 207 del 31/12/2024) che a decorrere dal 2025, prevede modifica equilibrio di cui all’art 1, co. 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145? E’ possibile applicare al bilancio di previsione 2025 l'avanzo libero in sede di formazione?Come si interpreta la norma (Legge di Bilancio 2025 n. 207 del 31/12/2024) che a decorrere dal 2025, prevede modifica equilibrio di cui all’art 1, co. 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145? E’ possibile applicare al bilancio di previsione 2025 l'avanzo libero in sede di formazione?
La legge n. 207/2024 (legge di bilancio 2025) al comma 785 dell’articolo 1 ha ridefinito il contenuto del pareggio di bilancio, disponendo che a decorrere dal 2025 l’equilibrio si intende rispettato in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell’esercizio.
Quest’ultima prescrizione è la novità che interessa gli EE.LL.: rispetto al precedente risultato di competenza, determinato come differenza tra accertamenti e impegni dell’esercizio (e rappresentato nel prospetto degli equilibri dal valore W1), ai fini del pareggio debbono ora essere sottratti sia gli importi degli accantonamenti disposti a rendiconto sia gli importi delle entrate vincolate accertate nell’esercizio ma non utilizzate, e quindi confluite nella quota vincolata del risultato di amministrazione. Detto in altri termini, il risultato di competenza (W1) deve essere ridotto della quota accantonata e della quota vincolata del risultato di amministrazione: in pratica quindi il nuovo pareggio di bilancio è rappresentato dal valore della voce W2, che deve presentare un importo non negativo.
Per quanto concerne la possibilità di applicare la quota libera dell’avanzo al bilancio di previsione fin dalla sua formazione, la risposta è negativa: la quota libera, che costituisce la parte residuale del risultato di amministrazione, viene determinata con la approvazione del rendiconto (articolo 186, comma 1, del TUEL), e tale approvazione costituisce un presupposto necessario per la sua applicazione al bilancio (articolo 187, coma 2, del TUEL); la sua applicazione al bilancio di previsione, approvato prima del rendiconto della gestione, costituisce una grave irregolarità contabile (in questo senso si è espressa la Corte dei conti per il Piemonte con deliberazione n. 151/2021).
04 marzo 2025
Dott. Ennio Braccioni
Parole chiave: pareggio, bilancio di previsione, legge di bilancio 2025, applicazione, avanzo libero.
Per i clienti Halley: ricorrente n. QR5441, sintomo n.QR5477
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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Agenzia delle Entrate – Circolare 29 maggio 2025, n. 6/E
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