Forma e sottoscrizione dei documenti informatici

Risposta di Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
04 Marzo 2025

Si chiede se la richiesta di pubblicazione di matrimonio ricevuta da un altro comune deve essere firmata digitalmente o è sufficiente che sia inviata con PEC e con la dicitura "L'ufficiale dello stato civile - F.to cognome e nome".

Risposta

Il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, all’oggetto “Codice dell’Amministrazione Digitale” (cd CAD) prevede:

  • all’articolo 20, comma 1-bis, che “Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida”;
  • all’articolo 22 comma 1 che “1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se sono formati ai sensi dell’articolo 20, comma 1-bis, primo periodo. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale”;
  • all’articolo 45 comma 1 che “I documenti trasmessi da chiunque (dunque, anche da una p.a., ndr) ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale”;
  • all’articolo 47 che "1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. 1-bis. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma restando l'eventuale responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare. 2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se: a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata; b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all'art. 55 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445; c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all’articolo 71.. È in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax; d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al dPR 11 febbraio 2005, n. 68".

I documenti informatici in cui non vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata non sono privi di valore giuridico ma se pervengono via PEC e contengono la segnatura di protocollo sono liberamente valutabili in giudizio. Pertanto se la trasmissione avviene via PEC da altro comune italiano e l’ente provvede alla protocollazione del documento, rimane nell’autonomia organizzativa del comune decidere dargli valore o meno.

Resta inteso che sarebbe opportuno l’invio tramite PEC del documento informatico corredato di firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata prevista dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 oppure inserimento della dicitura “Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del Decreto Legislativo n. 39/1993“.

3 Marzo 2025

Andrea Dallatomasina

 

Parole chiave: firma, PEC, pubblicazioni

Per i clienti Halley: ricorrente n.QD3686, sintomo n.QD3722

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