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Le novità sulla disciplina RENTRI introdotte dal decreto cd. “Milleproroghe”
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La vigente disciplina dei formulari di identificazione dei rifiuti
La disciplina dei formulari di identificazione dei rifiuti è prevista dall’articolo 193, d.lgs. n. 152/2006, anch’esso nel testo riformulato dall’articolo 1, comma 19, d.lgs. n. 116/2020.
Il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, è accompagnato da un formulario di identificazione (FIR) dal quale devono risultare i seguenti dati:
Con il decreto di cui all’articolo 188-bis, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, sono disciplinati il modello del formulario di identificazione del rifiuto e le modalità di numerazione, vidimazione, tenuta e trasmissione al Registro elettronico nazionale, con possibilità di scaricare dal medesimo Registro elettronico il formato cartaceo. Possono essere adottati modelli di formulario per particolari tipologie di rifiuti ovvero per particolari forme di raccolta.
In virtù della novella di cui al decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 202 (decreto cd. “Milleproroghe”), articolo 11, comma 2-bis, fino al 14 aprile 2025, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145, nonché le disposizioni relative alla numerazione e vidimazione dagli uffici dell’Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti.
La vidimazione dei formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.
Il formulario in formato cartaceo è redatto in quattro esemplari, compilati, datati e firmati dal produttore o detentore, sottoscritti altresì dal trasportatore; una copia deve rimanere presso il produttore o il detentore, le altre tre, sottoscritte e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore.
La trasmissione della quarta copia può essere sostituita dall’invio mediante posta elettronica certificata sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda, successivamente, all’invio dello stesso al produttore.
Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia.
Le disposizioni concernenti i formulari non si applicano:
La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all’interno di aree private non è considerata trasporto ai fini della Parte quarta del presente decreto e non necessita di formulario di identificazione.
La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuati percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a quindici chilometri.
Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall’imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa di cui è socio, ivi compresi i consorzi agrari, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.
La micro-raccolta, intesa come raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori, svolta con lo stesso automezzo, ovvero presso diverse unità locali dello stesso produttore, deve essere effettuata nel termine massimo di 48 ore.
Nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate tutte le tappe intermedie effettuate. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.
Nella compilazione del formulario di identificazione, ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza.
Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza.
Le sanzioni per violazioni relative ai formulari di identificazione dei rifiuti
Le sanzioni per le violazioni relative ai formulari di identificazione dei rifiuti sono previste dall’articolo 258, d. lgs. n. 152/2006, nel testo riformulato dal d.lgs. n. 116/2020.
Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all’articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.600,00 a €. 10.000,00.
Si applica la pena dell’articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi.
Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 260,00 a €. 1.550,00 se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancata conservazione del formulario.
La disciplina sanzionatoria per la mancata o irregolare iscrizione al RENTRI
Alla emanazione del decreto ministeriale di cui all’articolo 11, comma 2-bis, decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 202 (decreto cd. “Milleproroghe”), cesserà la disciplina sanzionatoria relativa alla iscrizione al RENTRI, contenuta nell’articolo 258, comma 10 e 11, d.lgs. n. 152/2006, fino al prossimo 14 aprile.
L’articolo 258, d.lgs. n. 152/2006 prevede le seguenti sanzioni (tutte amministrative) per la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all’articolo 188-bis, d.lgs. n. 152/2006:
«10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.
11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.
12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».
Come per tutte le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del d.lgs. n. 152/2006 (ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, per le quali è competente il comune), alla loro irrogazione provvede la provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ai sensi dell’articolo 262 del d.lgs. n. 152/2006.
La disciplina sanzionatoria per la mancata trasmissione al RENTRI
A decorrere dalla data di iscrizione al RENTRI (tenuto conto dello slittamento del termine di cui all’articolo 11, comma 2-bis, decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 202 (decreto cd. “Milleproroghe”), gli operatori obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico provvedono alla trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nel registro di carico e scarico.
La trasmissione dei dati del registro di carico e scarico deve essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’annotazione.
Nel caso in cui nel mese di riferimento non ci siano nuove annotazioni, la trasmissione non è dovuta.
A decorrere dal 13 febbraio 2026, gli enti e le imprese che producono, trasportano o trattano rifiuti, se e in quanto obbligati all’iscrizione al RENTRI, sono tenuti alla trasmissione al RENTRI dei dati dei formulari di identificazione dei rifiuti pericolosi.
I dati relativi al formulario sono trasmessi dai soggetti che producono o trasportano rifiuti e dai destinatari, secondo le procedure dettate dall’articolo 21, dm n. 59/2023.
Il prontuario delle violazioni relative ai registri di carico e scarico
Registro cronologico di carico e scarico – rifiuti non pericolosi |
||||
Ometteva di tenere ovvero teneva in modo incompleto il registro |
D. Lgs. n. 152/2006, art. 190, co. 1. Art. 258, co. 2
|
Sanzione amministrativa da €. 2.000 a €. 10.000 |
P.M.R. €. 3.333,33 |
Autorità Competente PROVINCIA |
Impresa con meno di 15 dipendenti
|
D. Lgs. n. 152/2006, art. 190, co. 1. Art. 258, co. 3 |
Sanzione amministrativa da €. 1.040 a €. 6.200 |
P.M.R. €. 2.066,66 |
Autorità Competente PROVINCIA |
Registro cronologico di carico e scarico – rifiuti pericolosi |
||||
Ometteva di tenere ovvero teneva in modo incompleto il registro |
D. Lgs. n. 152/2006, art. 190, co. 1. Art. 258, co. 2
|
Sanzione amministrativa da €. 10.000 a €. 30.000 |
P.M.R. €. 10.000 |
Autorità Competente PROVINCIA |
Impresa con meno di 15 dipendenti
|
D. Lgs. n. 152/2006, art. 190, co. 1. Art. 258, co. 3 |
Sanzione amministrativa da €. 2.070 a €. 12.400 |
P.M.R. €. 4.133,33 |
Autorità Competente PROVINCIA |
Il prontuario delle violazioni relative ai formulari di identificazione dei rifiuti
Formulari d’identificazione dei rifiuti - rifiuti non pericolosi |
||||
Effettuava il trasporto di rifiuti senza il formulario, ovvero riportava nel formulario dati incompleti o inesatti |
D. Lgs. n. 152/2006, art. 193, co. 1. Art. 258, co. 4
|
Sanzione amministrativa da €. 1.600 a €. 10.000 |
P.M.R. €. 3.200 |
Autorità Competente PROVINCIA |
Formulari d’identificazione dei rifiuti - rifiuti pericolosi |
|||
Effettuava il trasporto di rifiuti senza il formulario, ovvero riportava nel formulario dati incompleti o inesatti |
D. Lgs. n. 152/2006, art. 193, co. 1. Art. 258, co. 4
Art. 483 C.P.
|
Reclusione fino a due anni |
Procura della Repubblica c/o Tribunale |
Forniva un certificato di analisi di rifiuti, con false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti
|
D. Lgs. n. 152/2006, art. 190, co. 1. Art. 258, co. 3
Art. 483 C.P. |
Reclusione fino a due anni |
Procura della Repubblica c/o Tribunale |
Il prontuario delle violazioni RENTRI
Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti – rifiuti non pericolosi |
||||
Omessa o irregolare iscrizione al RENTRI |
D. Lgs. n. 152/2006. Art. 188-bis, comma 3-bis. Art. 258, comma 10
|
Sanzione amministrativa da €. 500,00 a €. 2.000,00 |
P.M.R. €. 666,66 |
Autorità Competente PROVINCIA |
Iscrizione entro 60 giorni dalla scadenza prevista
|
D. Lgs. n. 152/2006, art. 188-bis, comma 3-bis. Art. 258, comma 11 |
Sanzione amministrativa da €. 166,66 a €. 666,66 |
P.M.R. €. 222,22 |
Autorità Competente PROVINCIA |
Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti – rifiuti pericolosi |
||||
Omessa o irregolare iscrizione al RENTRI |
D. Lgs. n. 152/2006. Art. 188-bis, comma 3-bis. Art. 258, comma 10
|
Sanzione amministrativa da €. 1.000,00 a €. 3.000,00 |
P.M.R. €. 1.000,00 |
Autorità Competente PROVINCIA |
Iscrizione entro 60 giorni dalla scadenza prevista
|
D. Lgs. n. 152/2006. Art. 188-bis, comma 3-bis. Art. 258, comma 11 |
Sanzione amministrativa da €. 333,33 a €. 1.000,00 |
P.M.R. €. 333,33 |
Autorità Competente PROVINCIA |
Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti |
||||
Mancata o incompleta trasmissione dei dati contenuti nei registri di carico e scarico (adempimento che decorrere dalla data di iscrizione al RENTRI) |
D. Lgs. n. 152/2006. Art. 188-bis, comma 3-bis. Art. 258, comma 10 (rifiuti non pericolosi) |
Sanzione amministrativa da €. 500,00 a €. 2.000,00 |
P.M.R. €. 666,66 |
Autorità Competente PROVINCIA |
IDEM
|
D. Lgs. n. 152/2006, art. 188-bis, comma 3-bis. Art. 258, comma 10 (rifiuti pericolosi) |
Sanzione amministrativa da €. 1.000,00 a €. 3.000,00 |
P.M.R. €. 1.000,00 |
Autorità Competente PROVINCIA |
Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti |
||||
Mancata o incompleta trasmissione dei dati contenuti nei FIR (adempimento che decorrere dalla data del 13 febbraio 2026) |
D. Lgs. n. 152/2006. Art. 188-bis, comma 3-bis. Art. 258, comma 10 (rifiuti non pericolosi) |
Sanzione amministrativa da €. 500,00 a €. 2.000,00 |
P.M.R. €. 666,66 |
Autorità Competente PROVINCIA |
IDEM
|
D. Lgs. n. 152/2006, art. 188-bis, comma 3-bis. Art. 258, comma 10 (rifiuti pericolosi) |
Sanzione amministrativa da €. 1.000,00 a €. 3.000,00 |
P.M.R. €. 1.000,00 |
Autorità Competente PROVINCIA |
--> Per approfondire alcuni aspetti:
Commercio, oggetti smarriti, polizia ambientale, polizia edilizia, sequestro veicoli e videosorveglianza
Decreto legislativo 16 febbraio 2018, n. 23
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