Ricorso a Consip, acconto Irpef, riforma fiscale, energia rinnovabile, interventi di protezione civile.
Conferenza Unificata – Report seduta ordinaria del 29 maggio 2025
DOMANDA:
ADDIZIONALE IRPEF ACCERTABILE.
Si chiede conferma che l'addizionale Irpef può essere accertata, nel caso di non nuova istituzione o cambio aliquote o esenzioni, nei limiti della somma incassata in competenza nel secondo anno precedente a quello di riferimento ed a quella incassata a residuo nell'anno successivo rispetto all'anno precedente.
Esempio: per il 2017 l'accertamento massimo dell'addizionale Irpef è pari alla somma incassata in competenza 2015 e incassata a residuo 2015 nel 2016 si chiede quindi conferma che tale importo risulta tetto massimo non superabile (a parte gli unici casi di modifica aliquote, modifica fasce di esenzione come previsto dall'allegato 4/2 punto 3.7.5).
RISPOSTA:
Si evidenzia che è aperto un dibattito dottrinale sul fatto di poter considerare tutti gli incassi in conto residui (maggiormente logico) o solo gli incassi sui residui sorti nel 2016 (maggiormente aderente al tenore letterale della norma: incassi dell’anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all’anno di imposta)
E’ parere dello scrivente che si debba attenersi alla lettera del principio e quindi si conferma che il limite massimo in caso di applicazione di tale possibilità sia pari a:
Incassato Competenza 2015 + Incassato in c/residui 2015 nel corso del 2016
Tuttavia il principio contabile 4/2 testualmente prevede che le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l’approvazione del rendiconto ...
Gli enti locali possono accertare l’addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell’esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell’anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all’anno di imposta (ad esempio, nel 2016 le entrate per l’addizionale comunale irpef sono accertate per un importo pari agli accertamenti del 2014 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2014 e in c/residui nel 2015). In caso di modifica delle aliquote, l’importo da accertare nell’esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l’importo da accertare nell’esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudenziale. In caso di istituzione del tributo, per il primo anno, l’accertamento è effettuato sulla base di una stima prudenziale effettuata dall’ente mediante l’utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale. In ogni caso l’importo da accertare conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, o all’istituzione del tributo, non può essere superiore a quello risultante dall’utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale.
La regola generale prevede quindi anche per l’addizionale comunale (che è un’ entrata tributaria riscossa per autoliquidazione) l’accertamento cosiddetto “per cassa” (ovvero sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l’approvazione del rendiconto), mentre resta una mera POSSIBILITA’ quella di utilizzare il metodo di cui sopra.
Resta pertanto possibile anche accertare un importo maggiore del “Incassato Competenza 2015 + Incassato in c/residui 2015 nel corso del 2016”, qualora si utilizzi il metodo “per cassa” e le riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto (e, comunque, entro la scadenza prevista per l’approvazione del rendiconto) siano maggiori di quest’ultimo importo.
Conferenza Unificata – Report seduta ordinaria del 29 maggio 2025
Agenzia delle Entrate – Circolare 16 maggio 2025, n. 4/E
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Ministero dell’Interno – 8 maggio 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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