Comunicazione Ader rimborso spese per le procedure esecutive poste in essere
Risposta dell'Avv. Lorella Martini
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiSi chiede qual è il trattamento fiscale e previdenziale per le spese sostenute nel 2024, ma ancora da rimborsare nel 2025 al dipendente o all'Assessore/Consigliere di un Ente Locale per trasferte (vitto, alloggio e viaggio) e per il rimborso km (pari ai km percorsi moltiplicati ad un quinto del prezzo mensile carburanti (benzina) del Ministero Amb. e Sic. Energ.) per chi ha utilizzato auto propria.
Si deve premettere che:
- le spese di trasferta sostenute nel 2024 ricadono ancora nella precedente disciplina normativa (le novità sulla tracciabilità ai fini dell’esenzione da IRPEF sono entrate in vigore lo scorso 1° gennaio);
- l’utilizzo del mezzo proprio non può in ogni caso comportare un rimborso per i percorsi all’interno del comune di competenza;
- per quanto riguarda i dipendenti, il rimborso spese per l’utilizzo del mezzo proprio è disciplinato dall’art. 57, CCNL 16.11.2022 nell’ambito del complessivo trattamento di trasferta, il quale non prevede, in via generale, l’utilizzo del mezzo proprio.
Più in generale, peraltro, la disciplina del rimborso spese per utilizzo del mezzo proprio è stata più volte trattata dalla magistratura contabile.
A tal proposito, e ad esempio, la deliberazione della Corte dei conti, SS.RR. n. 8/2011 afferma, aderendo a quanto sostenuto dalla sezione regionale di controllo della Toscana quanto segue:
“La Sezione remittente, viceversa, ha manifestato un’interpretazione diversa, ritenendo che la sopravvivenza dell’art. 9 della legge n. 417 del 1978 ammetterebbe l’autorizzazione all’uso del mezzo proprio da parte del dipendente, ai soli fini della copertura assicurativa e senza alcun diritto al rimborso delle spese per carburante e per pedaggi autostradali.”
Inoltre, la Corte precisa quanto segue:
“Le disposizioni interne delle singole amministrazioni potranno prevedere, in caso di autorizzazione all’uso del mezzo proprio, un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici, ove ciò determini un
più efficace espletamento dell’attività, garantendo, ad esempio, un più rapido rientro in servizio, risparmi nel pernottamento, l’espletamento di un numero maggiore di interventi.”
In conclusione:
- è opportuno che l’ente si doti di un apposito regolamento per disciplinare in via generale l’utilizzo del mezzo proprio per ragioni di servizio;
- l’utilizzo del mezzo proprio necessita comunque di un’autorizzazione preventiva da parte del dirigente/responsabile oppure, nel caso dell’assessore, del Sindaco;
- non si esclude a priori la possibilità di essere rimborsati ma ciò è quantitativamente limitato dal costo dello spostamento con mezzi pubblici se ciò risulti più economico.
Detto questo ai fini della quantificazione del rimborso, il relativo trattamento fiscale comporta, come indicato dall’Agenzia delle Entrate nell’interpello n. 405/2022, che: “laddove l'indennizzo basato sulle tariffe del trasporto pubblico risulti di importo uguale o minore rispetto a quello determinato in base alle tabelle ACI, lo stesso sarà da considerarsi non imponibile ai sensi dell'articolo 51, comma 5, del Tuir. Diversamente, nell'ipotesi in cui l'indennità di trasferta determinata in base alle tariffe del trasporto pubblico risulti di importo maggiore rispetto a quella determinata sulla base delle tabelle ACI, la differenza sarà da considerarsi reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del Tuir."
28 febbraio 2025
Dott. Massimo Monteverdi
Parole chiave: rimborso, trattamento fiscale e previdenziale, auto propria
Per i clienti Halley: ricorrente n. QP8280, sintomo n. QP8366
Risposta dell'Avv. Lorella Martini
Ministero dell’Interno - Circolare 14 maggio 2025, n. 44
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
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