Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
QuesitiPer la dichiarazione di nascita, avvenuta senza assistenza medica in un’abitazione del Comune scrivente, i genitori, non coniugati tra loro, hanno esibito una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000) come previsto dall'art. 30, comma 3, D.P.R. 396/00.
Si chiede se, oltre alla dichiarazione sostitutiva, sia necessario acquisire una "prova di avvenuta nascita" e se, per tale nascita, si debbano informare altri enti o autorità.
L’art. 30 comma 3 del d.P.R. n. 396/2000 disciplina l’ipotesi del parto senza assistenza di personale sanitario, disponendo che “Se la puerpera non è stata assistita da personale sanitario, il dichiarante che non è neppure in grado di esibire l'attestazione di constatazione di avvenuto parto, produce una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15”.
Esiste, pertanto, in relazione alla documentazione da esibire in sede di denuncia di nascita, un ordine ben preciso:
Quindi, se il dichiarante non è in grado di esibire l’attestazione di constatazione di avvenuto parto, si deve formare l’atto di nascita sulla base della dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 46 d.P.R. n. 445/2000.
Per quanto riguarda l’ultimo quesito, le disposizioni vigenti non prevedono comunicazioni particolari da inviare ad Enti o autorità specifiche, a meno che non si configuri (ma questo vale anche per chi esibisce l’attestazione di nascita) l’ipotesi della dichiarazione tardiva, ossia della dichiarazione fatta dopo più di dieci giorni dalla nascita, nel qual caso il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo e l'ufficiale dello stato civile deve procedere alla formazione tardiva dell'atto di nascita dandone segnalazione al procuratore della Repubblica.
28 Febbraio 2025
Dott.ssa Liliana Palmieri
Parole chiave: nascita, personale sanitario, dichiarazione
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Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
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