Pignoramento di quota dello stipendio in presenza di altro pignoramento

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
27 Febbraio 2025

A seguito di verifiche Equitalia ex art. 48-bis, risultano due dipendenti inadempienti. Uno di questi ha in corso un precedente pignoramento. Dovendo procedere alla sospensione del pagamento per 1/5 del netto, si chiede se tale limite, previsto dall'art. 545 c.p.c., sia complessivo o riferito ad ogni singolo pignoramento.

Risposta

La normativa di riferimento rimane l’art. 2, D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180:

"Art. 2. (Eccezioni alla insequestrabilità e all'impignorabilità).

Gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonché le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'articolo 1, sono soggetti a sequestro ed a pignoramento nei seguenti limiti:

1) fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge;

2) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro; 

3) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni, facenti carico, fino dalla loro origine, all'impiegato o salariato.

Il sequestro ed il pignoramento, per il simultaneo concorso delle cause indicate ai numeri 2, 3, non possono colpire una quota maggiore del quinto sopra indicato, e, quando concorrano anche le cause di cui ai numero 1, non possono colpire una quota maggiore della metà, valutata al netto di ritenute, salve le disposizioni del titolo V nel caso di concorso anche di vincoli per cessioni e delegazioni.”

Dunque, se oltre al pignoramento ex art. 48-bis vi sono ulteriori situazioni debitorie in capo al dipendente che si riferiscono ad alimenti e a debiti nei confronti del datore di lavoro, il limite complessivo non può superare la metà del netto.

Se prima del pignoramento era stata già perfezionata una cessione del quinto, si applica l’art. 68, c. 2, D.P.R. n. 180/1950:

“(…) Qualora i sequestri o i pignoramenti abbiano luogo dopo una cessione perfezionata e debitamente notificata, non si può sequestrare o pignorare se non la differenza fra la metà dello stipendio o salario valutati al netto di ritenute e la quota ceduta, fermi restando i limiti di cui all'art. 2."

Dunque, fatto 100 il netto in busta, risulterà:

- la trattenuta di 20 per la cessione del quinto;

- la trattenuta massima di 30 per il pignoramento a favore di Equitalia, così calcolata: (100/2) - 20 = 30.

26 febbraio 2025

Dott. Massimo Monteverdi

 

Parole chiave: verifiche, inadempiente, pignoramento, sospensione

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