Limiti previsti per il cambio di destinazione d'uso da turistico ricettivo a residenziale

Risposta dell'Avv. Mario Petrulli

Quesiti
di Petrulli Mario
27 Febbraio 2025

Da P.O. il cambio di destinazione d'uso da turistico ricettivo a residenziale è consentito: "nel limite del 22% della SE a destinazione turistico ricettiva esistente, fino al raggiungimento del dimensionamento massimo, stabilito in 3.150mq”. Dovrà essere firmato un atto d'obbligo e corrisposta a titolo compensativo una somma in rapporto alla superficie utile netta residenziale. A seguito del Salva casa, se si tratta di singola u.i. è legittimo richiedere il rispetto di tali prescrizioni?

Risposta

L’art. 23 ter del DPR n. 380/2001, come modificato dal Decreto Salva Casa, ha mantenuto il potere degli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni per i cambi di destinazione d’uso, anche nel caso di singola u.i.

Ritengo, pertanto, che le prescrizioni indicate nel quesito non siano divenute inefficaci con il Decreto ma rimangano operative ove contenute negli strumenti urbanistici.

25 febbraio 2025

Avv. Mario Petrulli

 

Parole chiave: limiti, cambio destinazione d’uso, turistico, ricettivo.

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