La rigenerazione urbana non può prescindere dalla pianificazione urbanistica
News n. 42 del 26 maggio 2025 a cura dell’Ufficio del massimario – Giustizia Amministrativa
Risposta dell'Avv. Mario Petrulli
QuesitiDa P.O. il cambio di destinazione d'uso da turistico ricettivo a residenziale è consentito: "nel limite del 22% della SE a destinazione turistico ricettiva esistente, fino al raggiungimento del dimensionamento massimo, stabilito in 3.150mq”. Dovrà essere firmato un atto d'obbligo e corrisposta a titolo compensativo una somma in rapporto alla superficie utile netta residenziale. A seguito del Salva casa, se si tratta di singola u.i. è legittimo richiedere il rispetto di tali prescrizioni?
L’art. 23 ter del DPR n. 380/2001, come modificato dal Decreto Salva Casa, ha mantenuto il potere degli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni per i cambi di destinazione d’uso, anche nel caso di singola u.i.
Ritengo, pertanto, che le prescrizioni indicate nel quesito non siano divenute inefficaci con il Decreto ma rimangano operative ove contenute negli strumenti urbanistici.
25 febbraio 2025
Avv. Mario Petrulli
Parole chiave: limiti, cambio destinazione d’uso, turistico, ricettivo.
News n. 42 del 26 maggio 2025 a cura dell’Ufficio del massimario – Giustizia Amministrativa
Consiglio di Stato, Sezione IV – Sentenza 24 febbraio 2025, n. 1563
Consiglio di Stato, Sezione VII – Sentenza 27 febbraio 2025, n. 1710
Consiglio di Stato, Sezione IV – Sentenza 5 dicembre 2024, n. 9758
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