Variazione di esigibilità del trattamento accessorio 2024

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
26 Febbraio 2025

Non avendo proceduto entro il 31/12 alla variazione fra gli stanziamenti riguardanti l'FPV e avendo già approvato entro tale data il bilancio di previsione, si chiede se sia possibile ed eventualmente con quale atto, procedere alla variazione di esigibilità del trattamento accessorio 2024 prima del rendiconto.

Risposta

Anche se non specificato nel quesito, si assume che il contratto decentrato integrativo sia stato sottoscritto entro il termine dell’esercizio 2024; in tal caso il responsabile del servizio finanziario (o altro dirigente responsabile della spesa, se previsto dal regolamento di contabilità) avrebbe potuto adottare entro il 31 dicembre una determina per la variazione di esigibilità dell’impegno risultante nel bilancio dell’esercizio ormai chiuso, ai sensi dell’articolo 175, comma 5-quater, lettera b), del TUEL.

Non essendosi provveduto nei termini ora ricordati, la variazione di esigibilità che riguarda l’esercizio precedente rientra nella competenza della giunta, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del d. lgs. n. 118/2011: variazioni di tal genere trovano di norma collocazione all’interno delle operazioni relative al riaccertamento ordinario dei residui (articolo 228, comma 3, del TUEL). Qualora però l'ente, nelle more del riaccertamento ordinario, si trovi nella necessità di dover imputare correttamente una spesa nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, la giunta potrà, secondo quanto previsto dall’articolo 175, comma 5-bis, lettera e), del TUEL, adottare la delibera per la variazione di esigibilità dell'impegno risultante nel bilancio dell'esercizio ormai chiuso, variazione consistente nella medesima variazione che avrebbe potuto essere adottata, entro il 31 dicembre, dal responsabile finanziario (o dal responsabile della spesa).

Su questa deliberazione della giunta di variazione di esigibilità non è necessario acquisire il parere dell’organo di revisione, e la successiva delibera di riaccertamento ordinario dovrà tenerne conto, ai fini della definitiva determinazione del fondo pluriennale vincolato di spesa dell’esercizio precedente, che deve sempre coincidere con quello di entrata dell’anno successivo.

25 febbraio 2025                                                                                             

Dott. Ennio Braccioni

 

Parole chiave: variazione, esigibilità, trattamento accessorio, rendiconto

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