Scavalco condiviso e limiti di spesa per lavoro flessibile

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
25 Febbraio 2025

Si chiede se la spesa per il c.d. "scavalco condiviso", disciplinato dall'art. 1, c. 124, L. 145/2018 nonché dall'art. 23 CCNL 16/11/2022, rientri nel limite di spesa per il lavoro flessibile previsto dall'art. 9, c. 28, d.l. 78/2010.

Risposta

L’istituto del c.d. scavalco condiviso, oggi disciplinato dall’art. 23, CCNL 16.11.2022, presuppone che un dipendente a tempo indeterminato dell’ente X distribuisca il suo tempo di lavoro anche con altri enti con i quali l’ente X si convenziona appositamente.

Gli enti utilizzatori, però, non stipulano alcun contratto con il dipendente interessato.

Ne segue che la spesa sostenuta (a titolo di rimborso per l’utilizzo del lavoratore) non ha natura di spesa per lavoro flessibile.

Essa perciò non concorre ai limiti ex art. 9, c. 28, D.L. n. 78/2010.

24 febbraio 2025

Dott. Massimo Monteverdi

 

Parole chiave: scavalco condiviso, limite spesa lavoro flessibile

Per i clienti Halley: ricorrente n. QP8255, sintomo n. QP8341

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