Affidamento incarico a legale e obbligatorietà DURC
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiSecondo lo Statuto dell'azienda speciale Ente pubblico strumentale del Comune di …………., il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, anche tra personale dipendente della stessa. Le funzioni di Direttore Generale sono incompatibili con qualsiasi altro impiego e con l'esercizio di ogni tipo di commercio industria o professione. Oltre che un dipendente può essere nominato, come soggetto esterno, solo un pensionato o privo di attività lavorativa?
L’incompatibilità con altro impiego e con l’esercizio di attività commerciale o professionale, implica che, nel periodo di svolgimento dell’incarico di Direttore generale, non possano essere svolte le predette attività.
Si tratta di incompatibilità che riguarda ogni ipotesi di rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; infatti l’art. 60 DPR 3/1957 prevede che “il pubblico dipendente non può esercitare il commercio, l’industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro”. Tale divieto non si applica alle cariche assunte in società cooperative, a quelle assunte “in società ed enti per le quali la nomina è riservata allo Stato” e quelle assunte “in società o enti ai quali lo Stato partecipi o comunque contribuisca, in quelli che siano concessionari dell’amministrazione di cui l’impiegato fa parte o che siano sottoposti alla vigilanza di questa”.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale il divieto deve ritenersi assoluto, quindi senza alcun riferimento alla sussistenza o meno di una remunerazione, ovvero di una continuità della prestazione lavorativa (Cass., Sez. Lavoro, Sent. n. 20857/2012, Cass, Sent. n. 27420/2020
In deroga al citato art. 60 DPR 3/1957 interviene l’art. 23-bis DLgs. 165/2001 “Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato”, il quale prevede che i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli appartenenti alle carriere diplomatica e prefettizia, … sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta.
Quindi affinché un dipendente pubblico assuma l’incarico di Direttore generale dovrà essere collocato in aspettativa.
L’incarico dirigenziale a lavoratori collocati in quiescenza non è possibile stante il divieto disposto dall’art. 5, comma 9, D.L. 95/2012.
24 febbraio 2025
Dott. Angelo Maria Savazzi
Parole chiave: statuto, azienda speciale, ente pubblico strumentale, direttore generale, incompatibilità, nomina, pensionato
Per i clienti Halley: ricorrente n. QP8254, sintomo n. QP8340
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: