Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiAppare consolidato in ambito giurisprudenziale la collocazione giuridica delle ASP (D.Lgs 207/2001) molto più vicina alle Aziende Speciali che agli Enti Locali. Per la nomina di membri della delegazione trattante di parte pubblica, quali vincoli o riferimenti normativi definiscono la suddetta delegazione? Il Presidente del CDA può essere Presidente della Delegazione, considerato quanto detto dall' ARAN (RAL716)?
La Delegazione di parte pubblica può essere supportata da un consulente legale?
L’art. 4, CCNQ 3 agosto 2021 dispone:
“1. Il comparto di contrattazione collettiva delle Funzioni Locali, comprende il personale non dirigente dipendente da:
- Regioni a statuto ordinario e dagli Enti pubblici non economici dalle stesse dipendenti
- Province, Città metropolitane, Enti di area vasta, Liberi consorzi comunali di cui alla legge 4 agosto 2015, n. 15 della regione Sicilia;
- Comuni;
- Comunità montane;
- ex Istituti autonomi per le case popolari ancora in regime di diritto pubblico, comunque denominati;
- Consorzi e associazioni, incluse le Unioni di Comuni;
- Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali;
- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.”
Dunque, al personale non dirigente delle ASP si applica il CCNL Funzioni locali 16.11.2022.
L’art. 7, c. 3, CCNL 16.11.2022 dispone:
“3. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.”
Innanzitutto, posto che la competenza della designazione è affidata all’organo esecutivo (rappresentato negli enti locali dalla Giunta), si ritiene che in una ASP la nomina spetti al Consiglio di amministrazione.
In relazione ai componenti la delegazione, tra i quali è individuato il presidente, l’art. 10, CCNL 1.4.1999 dispone:
“1. Ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 6, ciascun ente individua i dirigenti - o, nel caso enti privi di dirigenza, i funzionari - che fanno parte della delegazione trattante di parte pubblica."
Si deve perciò trattare di figure dirigenziali o comunque di funzionari.
L’ARAN aveva infatti chiarito: “la presenza nella stessa delegazione di uno o più dirigenti (o funzionari, in assenza di personale con qualifica dirigenziale) è senza alcun dubbio indispensabile per rispetto della specifica clausola del CCNL.”
Si ritiene, cioè, che il presidente del CDA non possa anche essere presidente della delegazione in oggetto, in virtù del principio di distinzione tra poteri di indirizzo politico–amministrativo e poteri gestionali operata dal D.Lgs. n. 165/2001.
Inoltre, a proposito della legittimità di intervento di consulenti legali, l’ARAN ha chiarito nell’orientamento applicativo RAL-1216:
“Anche in materia di contrattazione, pertanto, può essere utile, su temi di particolare rilievo, poter disporre del contributo di esperti esterni, al fine di consentire alla delegazione trattante di acquisire la necessaria padronanza della materia in discussione.
Si deve, invece, escludere, in ogni caso, la partecipazione dell’esperto o del consulente alle diverse fasi negoziali con la assunzione, anche parziale, del potere di intervenire nella conduzione delle trattative, con conseguente assunzione diretta di responsabilità in materia ed automatica imputazione degli effetti del suo agire direttamente all’ente.”
Quindi, è legittimo avvalersi della consulenza di un esperto esterno per materie di particolare complessità, ma tale esperto non può in ogni caso partecipare alle sedute di contrattazione, potendo offrire il suo apporto solamente al di fuori delle specifiche fasi negoziali.
21 febbraio 2025
Dott. Massimo Monteverdi
Parole chiave: composizione delegazione trattante di parte pubblica, presidente CDA, ASP
Per i clienti Halley: ricorrente n. QP8251, sintomo n. QP8337
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