Decesso del sindaco, funzioni al vicesindaco e onere dei contributi previdenziali

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
24 Febbraio 2025

Il Sindaco è deceduto il 22/01/25, e si trovava in posizione di aspettativa con contributi previdenziali a carico dell’Ente. Si chiede con il decesso del Sindaco l'indennità di carica, in attesa delle nuove elezioni, passa al vice Sindaco? Anche il vice Sindaco attualmente è in posizione di aspettativa con contributi previdenziali a carico dell'Ente dove si è messo in aspettativa, si chiede se i contributi previdenziali per le funzioni del vice Sindaco spettano all’Ente.

Risposta

L’art. 53, c. 1, TUEL dispone:

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente.”

La sezione ligure della Corte dei conti ha chiarito con la del. n. 76/2014:

Il richiamo all’esercizio di funzioni vicarie, con conseguente diritto all’indennità di sindaco, presuppone l’individuazione delle ipotesi in cui tali funzioni vengono effettivamente svolte, giustificando l’erogazione della ridetta indennità (in luogo di quella ordinaria, attribuibile per l’esercizio delle sole funzioni di vice sindaco). In tale direzione vanno richiamate le fattispecie indicate dall’art. 53, comma 1, del TUEL (impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco) e la sospensione prevista dagli artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 235/2012, già valorizzate dal Consiglio di Stato nel parere n. 501/2001”.

Dunque, quanto al primo quesito, al vicesindaco spetta l’indennità percepita dal sindaco, poiché svolge fino a nuove elezioni le funzioni di sindaco.

In relazione al secondo quesito, poiché anche il vicesindaco è in aspettativa non retribuita per svolgimento del mandato, ora che svolge le funzioni di sindaco, ad esso si applica l’art. 86, c. 1, TUEL:

1. L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico. La medesima disposizione si applica per i presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 81.”

Non è chiaro, infine, a quale titolo già prima del decesso del sindaco i contributi previdenziali del vicesindaco fossero stati messi a carico dell’ente.

La norma infatti prevede tale onere anche per gli assessori solo nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

 

21 febbraio 2025

Dott. Massimo Monteverdi

 

Parole chiave: decesso, Sindaco, vicesindaco, contributi previdenziali, aspettativa

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