Registrazione contratti cimiteriali nel repertorio dei contratti con la dicitura "scrittura privata da registrarsi solo in caso d'uso"
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiPer quanto concerne l’aggiornamento periodico della white list, si chiede se quanto disposto dall’art.9 della Circolare del Ministero dell'Interno prot. 11001/119/12 del 14/08/13 sia ancora cogente (“Nel caso in cui gli accertamenti antimafia si protraggano oltre la data di validità dell'iscrizione in white list, essa mantiene la propria efficacia e la Prefettura provvede a dare conto di ciò nell'apposita voce dell'Elenco delle ditte iscritte”).
Si espone di seguito quanto disposto dalla normativa vigente.
Presso le Prefetture è istituito dal 14 agosto 2013 l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List") previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190, così come modificata dal Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni con Legge 11 agosto 2014, n. 144 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013, come modificato dal D.P.C.M. del 24 novembre 2016 pubblicato in G.U. il 31 gennaio 2017.
L'elenco è stato nuovamente modificato con il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. Decreto Liquidità) introdotto dalla Legge di conversione 5 giugno 2020 n. 40, che prevede l'inserimento di nuove attività nell'elenco di cui all'art. 1, comma 53, della Legge 6 novembre 2012 n. 190 (c.d. "Legge Anticorruzione").
Nei settori "a rischio", di seguito elencati, la stipula, l'approvazione o l'autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche sono subordinati, ai fini dell'acquisizione della documentazione antimafia liberatoria, all'iscrizione dell'impresa nella c.d. "White list".
L'iscrizione nell'elenco, che è di natura volontaria, tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta, sempre che permangano inalterate le condizioni relative ai soggetti e alla composizione del capitale sociale. È pertanto soggetta alle seguenti condizioni:
• assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia)
• assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa di cui all'art. 84, comma 3, del Codice Antimafia.
L'iscrizione è valida per dodici mesi dalla data in cui è disposta, salvi gli esiti delle verifiche periodiche.
L'impresa iscritta nell'elenco comunica alla Prefettura qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali entro 30 giorni dalla data della modifica (adozione dell'atto o stipula del contratto che determina tali modifiche). Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58.
La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.
L'impresa comunica alla Prefettura, almeno trenta giorni prima della data di scadenza della validità dell'iscrizione, l'interesse a permanere nell'elenco, allegando la dichiarazione sostitutiva aggiornata del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e le autocertificazioni aggiornate rese da ciascun soggetto sottoposto a verifica ai sensi dell'art.85 del Codice Antimafia relative ai familiari conviventi. L'impresa può richiedere di permanere nell'elenco anche per settori di attività ulteriori o diversi.
A tale fine allega dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla camera di commercio nonché autocertificazione dei soggetti da sottoporre a verifica attestante nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, via e numero civico, nonché i familiari conviventi con i relativi dati anagrafici (nel caso non vi siano familiari conviventi dovrà essere espressamente dichiarato).
È prevista la cancellazione nei seguenti casi:
21 Febbraio 2025
Dott. Eugenio De Carlo
Parole chiave: white list, iscrizione, elenco
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2025
Agenzia delle Entrate – Circolare n. 7/E del 4 giugno 2025
ANCI – 29 maggio 2025
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