Le somme spettanti al comune per diritti di rogito hanno natura tributaria (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5183/2015; C.d.C Emilia-Romagna n. 68/2019) e vanno accertate per cassa, per cui l’accertamento dell’entrata viene registrato a seguito della avvenuta riscossione e nella misura in cui l’entrata è stata riscossa.
Per quanto concerne la spesa, gli stessi, una volta introitati, vanno erogati al segretario nella misura prevista dalla legge fino a concorrenza del quinto del suo stipendio in godimento; una volta raggiunta tale soglia, i diritti eccedenti restano nella disponibilità del bilancio comunale.
Alla liquidazione si provvede con determina del responsabile del settore competente (normalmente il responsabile del servizio finanziario), con la periodicità stabilita da ciascun ente (trimestrale, semestrale, ecc.); qualora il pagamento non avvenga entro la scadenza dell’esercizio l’importo da erogare verrà conservato come residuo passivo.
La quota dei diritti spettanti al segretario comunale, avendo una specifica destinazione, configura una entrata vincolata: conseguentemente, se entro la chiusura dell’esercizio non è stata adottata la determina di impegno/liquidazione, la quota accertata e riscossa ma non impegnata di tali diritti andrà a confluire nella quota vincolata del risultato di amministrazione, e sarà esposta nell’allegato a/2 tra i vincoli derivanti dalla legge.
20 febbraio 2025
Dott. Ennio Braccioni
Parole chiave: contabilizzazione, accertamento, impegno, segretario comunale, diritti di rogito
Per i clienti Halley: ricorrente n. QR5428, sintomo n. QR5464