MATERIALE WORKSHOP: LA GESTIONE CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI: IL RUOLO DI COORDINAMENTO DEL SEGRETARIO COMUNALE
Sintesi dell'intervento della Dott.ssa Elena Brunetto
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
QuesitiNell'avviso di accertamento TARI per omesso/parziale versamento è corretto applicare le sanzioni nel seguente modo: 1% per versamento eseguito da 1 a 14 gg di ritardo, 15% per versamento eseguito da 15 a 90 gg di ritardo, 30% per versamento eseguito oltre 90 gg?
L’Art. 13 D.Lgs. 471/1997 prima della modifica apportata dall’art. 2 D.Lgs. 87/2024 (Oggi confluito nell’art. 38 D.Lgs. 173/2024) prevedeva che “Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo”.
Per cui correttamente e riepilogando la sanzione da applicare in caso di tardivo versamento è la seguente:
Con la modifica apportata dal D.lgs. 87/2024, la sanzione per omesso versamento si riduce dal 30% al 20%, per cui anche le sanzioni minori legate a tale percentuale subiscono una proporzionale riduzione:
Unica precisazione che deve essere fatta è che l’art. 5 del D.Lgs. 87/2024 prevede una deroga al principio del “favor rei”, stabilendo che le nuove disposizioni valgono solo per le violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024.
Per cui per le violazioni commesse prima di tale data resta applicabile la sanzione del 30% (con i relativi abbattimenti) mentre per le violazioni commessa dal 1° settembre 2024 (ad esempio l’omesso versamento del saldo IMU 2024) la sanzione è ridotta al 25%.
20 febbraio 2025
Dott. Luigi D’Aprano
Parole chiave: sanzioni, accertamento, omesso/parziale versamento
Per i clienti Halley: ricorrente n.QT1810, sintomo n. QT1885
Sintesi dell'intervento della Dott.ssa Elena Brunetto
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
INPS – 5 giugno 2025
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