Sanzione accertamento Tari omesso/parziale versamento

Risposta del Dott. Luigi D'Aprano

Quesiti
di D'Aprano Luigi
21 Febbraio 2025

Nell'avviso di accertamento TARI per omesso/parziale versamento è corretto applicare le sanzioni nel seguente modo: 1% per versamento eseguito da 1 a 14 gg di ritardo, 15% per versamento eseguito da 15 a 90 gg di ritardo, 30% per versamento eseguito oltre 90 gg?

Risposta

L’Art. 13 D.Lgs. 471/1997 prima della modifica apportata dall’art. 2 D.Lgs. 87/2024 (Oggi confluito nell’art. 38 D.Lgs. 173/2024) prevedeva che “Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo”.

Per cui correttamente e riepilogando la sanzione da applicare in caso di tardivo versamento è la seguente:

  1. per i versamenti effettuati con un ritardo di almeno 91 giorni la sanzione è pari al 30%;
  2. per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione del 30% è ridotta alla metà e quindi si applica la sanzione del 15%;
  3. per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al precedente punto è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (pari allo 1% per ogni giorno di ritardo).

Con la modifica apportata dal D.lgs. 87/2024, la sanzione per omesso versamento si riduce dal 30% al 20%, per cui anche le sanzioni minori legate a tale percentuale subiscono una proporzionale riduzione:

  1. per i versamenti effettuati con un ritardo di almeno 91 giorni la sanzione è pari al 25%;
  2. per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione del 25% è ridotta alla metà e quindi si applica la sanzione del 12,5%;
  3. per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al precedente punto è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (pari allo 0,8333% per ogni giorno di ritardo).

Unica precisazione che deve essere fatta è che l’art. 5 del D.Lgs. 87/2024 prevede una deroga al principio del “favor rei”, stabilendo che le nuove disposizioni valgono solo per le violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024.

Per cui per le violazioni commesse prima di tale data resta applicabile la sanzione del 30% (con i relativi abbattimenti) mentre per le violazioni commessa dal 1° settembre 2024 (ad esempio l’omesso versamento del saldo IMU 2024) la sanzione è ridotta al 25%.

20 febbraio 2025

Dott. Luigi D’Aprano

 

Parole chiave: sanzioni, accertamento, omesso/parziale versamento

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