La sospensione del Foglio di Servizio Elettronico (FDSE)

Le novità introdotte dal Decreto Interministeriale n. 226 del 16 ottobre 2024 da parte del TAR Lazio per i professionisti del settore NCC

Servizi Comunali Attività di controllo Codice della strada Noleggio con conducente Polizia amministrativa Sanzioni
di Suppa Giovanni
18 Febbraio 2025

 

Introduzione del Registro Elettronico NCC e Taxi (RENT) e del Foglio di Servizio Elettronico (FDSE)

Il Decreto Ministeriale n. 203 del 2 luglio 2024 e il Decreto Interministeriale n. 226 del 16 ottobre 2024 hanno istituito il Registro Elettronico NCC e Taxi (RENT) e il Foglio di Servizio Elettronico (FDSE). Il RENT è concepito per raccogliere informazioni sulle imprese di noleggio con conducente (NCC) e taxi, incluse le relative autorizzazioni e licenze, nonché i dati associati. Il FDSE, invece, mira a centralizzare le informazioni relative ai servizi erogati dai professionisti del settore NCC. Questi strumenti, insieme, costituiscono il sistema di "Gestione Taxi-NCC", ridefinendo il quadro operativo per le imprese del settore e introducendo alcuni obblighi.

La Legge annuale per il mercato e la concorrenza (LEGGE 16 dicembre 2024, n. 193), approvata il 12 dicembre 2024, all’articolo 25 – Disposizioni in materia di trasporto pubblico - ha persino previsto un impianto sanzionatorio specifico per le inadempienze, includendo sospensioni dal ruolo e sanzioni amministrative pecuniarie mediante l’introduzione delle modifiche all’articolo 85 (comma 4, 4-bis e 4-ter) del Codice della Strada nonché all’articolo 86 (comma 3 e 3-bis) del medesimo codice.


Ruolo degli Enti Locali e della Polizia Stradale

Nel nuovo modello operativo, gli enti che rilasciano i titoli abilitativi sono responsabili di verificare l'ammissibilità delle richieste di iscrizione al RENT e delle successive modifiche relative alle abilitazioni censite. Le Polizia Stradale, come enucleata dall'articolo 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), è incaricata dei controlli su strada per verificare l'adempimento degli obblighi da parte delle imprese NCC e Taxi. A riguardo, la Circolare prot. U0034247 del 3 dicembre 2024 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito indicazioni sulle modalità di accesso al FDSE nonché sulla sua struttura, la gestione, la consultazione, la trasmissione dei dati e il canale di assistenza per il supporto.


Interventi del TAR Lazio sul FDSE

Nel frangente, l’Associazione Imprenditori di Mobilità Sostenibile (AIMS) in persona del suo legale rappresentante pro tempore ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (TAR Lazio) contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e contro il Ministero dell’Interno e il Garante per la protezione dei dati personali per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti adottato di concerto con il Ministero dell’Interno n. 226 del 16.10.2024 che disciplina il Foglio di Servizio Elettronico (FDSE) ai fini dello svolgimento del servizio di noleggio autovettura con conducente nonché degli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con l'Ordinanza n. 13976/2024 del 16 gennaio 2025, ha disposto in via cautelare la sospensione di alcune disposizioni contenute nel Decreto Interministeriale n. 226/2024 in quanto con l’adozione del citato decreto sembrerebbe che i Ministeri non si siano limitati come disposto dalla Legge 15 gennaio 1992 n. 21 a stabilire le specifiche inerenti all’obbligo di compilazione e tenuta del foglio di servizio in formato elettronico ma abbiano introdotto disposizioni tese a regolare le concrete modalità di organizzazione e svolgimento dell’attività di noleggio con conducente, introducendo vincoli e limitazioni irragionevoli e sproporzionati a carico degli operatori svolgenti l’attività di noleggio con conducente.

Il TAR, nell’ordinanza sopra citata, evidenzia altresì che nell’atto oggetto di ricorso sono presenti  diversi  vincoli di operatività stabiliti dal Legislatore per lo svolgimento della specifica attività di NCC come: l’obbligo di ricevere le richieste di prestazioni e prenotazioni presso la rimessa o la sede, anche mediante l’utilizzo di strumenti  tecnologici; l’obbligo di stazionamento dei mezzi all’interno delle rimesse o presso i pontili di attracco; l’obbligo di situare la sede operativa e almeno una rimessa nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione ed infine, anche l’obbligo correlato con l’istituzione del foglio di servizio in formato elettronico.

Il TAR Lazio ha sospeso, poiché “prima facie” ritenute illegittime, le seguenti previsioni del Decreto ministeriale n. 226/2024: 

  • articolo 2, lett. m) laddove esclude che gli operatori del servizio di NCC possano stipulare contratti di trasporto con committenti che esercitano, anche solo in via indiretta, attività di intermediazione tra la domanda e offerta di servizi di noleggio con conducente in quanto limita, in maniera ingiustificata, l’autonomia negoziale degli operatori di NCC.
  • articolo 4, comma 3, lett. a) nella parte in cui prevede che la prenotazione possa essere registrata come bozza di servizio fino a venti minuti prima dell’inizio del relativo servizio in quanto, ciò, si traduce nel divieto di iniziare il servizio di NCC prima che siano trascorsi 20 minuti dalla prenotazione.
  • articolo 4, comma 3, lett. b) laddove stabilisce che la partenza coincida con l’arrivo del servizio precedente al quale è collegato, che deve essere svolto nella stessa data del servizio di riferimento, fatti salvi i servizi notturni svolti nelle prime quattro ore della giornata successiva, in quanto, tale previsione, nell’imporre un collegamento tra i servizi di NCC erogati dal medesimo operatore economico – fondato sulla necessaria coincidenza tra partenza e arrivo dei servizi resi in maniera susseguente – si risolve nella surrettizia e indebita reintroduzione dell’obbligo di rientrare in rimessa al termine di ogni servizio, già dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 56/2020.
  • articolo 3, comma 3, ultimo periodo, laddove stabilisce che le credenziali di accesso possono essere attivate esclusivamente su un unico dispositivo. Per quanto riguarda tale disposizione non si sono ravvisate apprezzabili ragioni a fondamento di tale limitazione che risulta foriera di ostacolare il corretto svolgimento dell’attività di impresa da parte degli operatori economici che prestano servizi di NCC, atteso che in caso di danneggiamento dell’unico dispositivo utilizzabile sarebbe impossibile per tali operatori rispettare le prescrizioni in materia di compilazione del foglio di servizio, esponendoli così al rischio di dover interrompere il servizio e, comunque, privandoli della possibilità di continuare ad operare fino al completo ripristino della funzionalità del dispositivo.

 

Quindi, secondo il TAR, le restrizioni introdotte dal decreto eccedono i limiti previsti dalla normativa nazionale di riferimento, in particolare la Legge Quadro n. 21 del 1992, che disciplina il settore NCC e taxi. Il Tribunale ha sottolineato come tali limitazioni risultino prive di un fondamento giuridico chiaro e, in alcuni casi, sproporzionate rispetto agli obiettivi della disciplina. 

Nell'attesa dell'udienza pubblica fissata per il 4 giugno 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha preso atto della sospensione, dichiarando ufficialmente che il decreto, per le parti oggetto di contestazione, è al momento “congelato”. Il Ministero ha anche ribadito la volontà di mantenere un dialogo costante con le categorie interessate, con l'obiettivo di garantire un equilibrio tra la necessità di regolamentare il settore e la tutela della qualità del servizio per gli utenti, senza imporre oneri ingiustificati agli operatori NCC.

Questi sviluppi testimoniano la complessità dell’attuazione del FDSE, che richiede un’attenta armonizzazione tra innovazione tecnologica, esigenze di controllo amministrativo e sostenibilità per le imprese del settore. Le decisioni del TAR evidenziano la necessità di una regolamentazione chiara, coerente con il quadro normativo nazionale e capace di bilanciare le esigenze di trasparenza e legalità con il rispetto delle libertà imprenditoriali.


Stato Attuale e Raccomandazioni per le Imprese NCC e Taxi

Attualmente, il Decreto sul FDSE è vigente, sebbene alcune disposizioni siano state sospese (quindi inapplicabili) a seguito delle pronunce del TAR del 12 dicembre 2024 e del 16 gennaio 2025. Le modalità operative del FDSE sono ancora in fase di implementazione informatica, con il programma progressivo di rilascio delle funzionalità del RENT e del FDSE delineato nella Circolare prot. U0034247 del 3 dicembre 2024. In attesa dell'implementazione completa e della risoluzione delle questioni giuridiche in sospeso, le imprese NCC e Taxi dovranno, a mio parere, continuare ad utilizzare il foglio di servizio cartaceo previsto dalla normativa vigente, seguendo le consuete modalità operative.

 


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