Revoca responsabilità area all’unico Funzionario, e attribuzione al Sindaco
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiSi chiede se è legittimo conferire un incarico di portavoce a persona di fiducia del sindaco ex art. 7 Legge150/2000. L'incarico sarà conferito direttamente a titolo gratuito previa valutazione CV, senza istaurare alcun rapporto di lavoro subordinato, ovvero senza richiamare l'art. 90 del Tuel, in quanto l'ente non rientra nei limiti ex art. 9 c.28 DL78/10. È giuridicamente ammissibile istaurare tale rapporto, richiamando, se esite, la giurisprudenza sul punto.
In relazione alla fattispecie descritta nel quesito, si deve innanzitutto premettere quanto segue.
L’art. 7, c. 1, L. n. 150/2000:
“1. L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. (…)"
L’incarico di portavoce del sindaco, per questa sua esplicita finalità di “diretta collaborazione” con il sindaco, non può che configurarsi come incarico di staff ex art. 90, TUEL.
Chiarito ciò, si ritiene che la questione debba essere suddivisa in due distinte problematiche.
1) si può conferire un incarico di staff ex art. 90, TUEL intuitu personae, cioè senza procedere a una selezione pubblica di candidati?
2) si può conferire un incarico di staff ex art. 90, TUEL a titolo gratuito?
La prima questione può essere risolta richiamando la sent. Corte dei conti, sez. giur. Puglia, n. 208/2013, nella quale i giudici sostengono che la fattispecie disciplinata dall’art. 90 del TUEL:
“costituisce un portato del principio di separazione tra politica e amministrazione, rispondendo alla finalità di assicurare agli Organi titolari della specifica funzione di “direzione politica” di potersi avvalere di uffici posti alle proprie dirette dipendenze sotto il profilo funzionale e, per tale via, di poter disporre, al fine di supportare il concreto “esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo” di loro esclusiva spettanza, di personale diretto in prima persona, senza il tramite dell’apparato gerarchico amministrativo, che ad essi direttamente risponda nell’ambito di un rapporto instaurato in base all’intuitu personae.
A tale diversa ratio corrisponde la diversa disciplina legislativa, che si estrinseca, segnatamente, nella sostanziale assenza di predeterminazione legislativa dei requisiti professionali degli “staffisti” ex art. 90 TUEL, trattandosi per l’appunto di incarichi che, in quanto volti a supportare l’esercizio delle funzioni politiche, sono conferiti fiduciariamente, e nella sostanziale rimessione della disciplina di tali uffici all’autonomia regolamentare (e dunque alle scelte politiche) del singolo Ente. Ciò a differenza degli incarichi ex art. 110 che, in quanto volti ad ampliare le risorse a disposizione dell’apparato al di fuori della dotazione organica, sono soggetti agli stringenti limiti di legge (…) sia sotto il profilo quantitativo che sotto quello qualitativo (…)”.
Dunque:
- l’incarico ex art. 90 TUEL è per sua natura fiduciario;
- può essere affidato intuitu personae a soggetti per i quali non è previsto il possesso di particolari requisiti professionali;
- l’ente deve disciplinare nel regolamento organizzazione uffici e servizi il procedimento di affidamento di tali incarichi.
La seconda questione è stata affrontata più volte dalla magistratura contabile. Si può riassumere la posizione ormai condivisa della Corte con quanto precisato nella del. n. 213/2015 della sezione di controllo per la Campania:
“(…) la giurisprudenza contabile ha più volte ribadito il carattere necessariamente oneroso del rapporto con i soggetti investiti di funzioni di staff, organo peraltro eventuale e non necessario per il funzionamento dell’ente (cfr. per una più ampia ricostruzione la pronuncia SRC Campania n. 155/2014/PAR).
Segnatamente, si è ritenuto che la norma non ammetta forme di collaborazione al di fuori del lavoro subordinato oneroso, in ragione dell’esigenza di tutelare altri principi, come la dignità del lavoro. Pertanto, onde evitare l’esposizione dell’ente a rischi legali e di contenzioso (ergo, finanziari per le ricadute sul bilancio in caso di soccombenza), la giurisprudenza di questa Corte ha più volte ricordato che atteso che il lavoro gratuito è ammesso nei soli casi espressamente disciplinati dalla legge (cfr. anche SRC Lombardia n. 192/2015/PAR).”
Stabilito dunque che un incarico di staff a titolo gratuito non è ammissibile, la Corte si addentra nella questione e afferma:
“- è da escludere la possibilità di corrispondere al personale dell’ufficio di staff il mero rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate nell’esercizio dell’attività lavorativa, con esclusione di qualsiasi compenso o retribuzione per l’attività svolta, essendo testualmente previsto dall’art. 90, comma 2, TUEL che «al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali» (SRC Piemonte con la pronuncia consultiva n. 312/2013/PAR). La citata norma di legge statale, infatti, non è suscettibile di essere derogata dal regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi, trattandosi di norma imperativa poste a tutela del lavoratore, al quale viene garantito un trattamento economico equivalente a quello disciplinato dalla contrattazione collettiva nazionale del personale degli enti locali, alla quale si fa espresso rinvio (SRC Calabria n. 395/2010/PAR);
- né la diposizione può essere aggirata attraverso «l’assunzione mediante contratti di lavoro autonomo, nel chiaro intento di evitare che la disciplina giuridico-economica del rapporto sia dettata in contrasto con le previsioni del CCNL, per quel che riguarda, principalmente, l’entità della retribuzione» (Sez. Giur. Puglia, n. 241/07), anche perché il personale degli uffici di staff rientrerebbe nell'ambito della dotazione organica dell'ente (a differenza di quelli ammessi dall’art. 110 TUEL), con la conseguenza che l’unico rapporto configurabile sarebbe solo quello di lavoro subordinato (Sez. Giur. Toscana, n. 622/04 cit.);
- ne consegue che non sono ammesse forme di collaborazione a titolo gratuito, se non nei casi e nelle forme stabilite dalla legge (SRC Campania n. 155/2014/PAR e SRC Calabria n. 395/2010/PAR).”
17 febbraio 2025
Dott. Massimo Monteverdi
Parole chiave: incarico, portavoce, persona di fiducia, gratuito, 90 Tuel, limite spesa personale
Per i clienti Halley: ricorrente n. QP8228, sintomo n. QP8315
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
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Ministero dell’Interno - Pubblicazione n.2 - Elezioni amministrative - Ed.2025
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
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