Trasformazione temporanea contratto part-time in full-time in seguito alla cessazione dal servizio di dipendente tempo pieno

Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
18 Febbraio 2025

Un dipendente full-time è cessato dal servizio per assunzione in altro Ente, con periodo di prova e diritto alla conservazione del posto. È possibile per sopperire all'assenza trasformare temporaneamente a tempo pieno il contratto di lavoro di un altro dipendente part-time, fino all'esperimento del periodo di prova del dipendente cessato, e poi rendere la trasformazione definitiva modificando il posto vacante in part-time? Se fattibili tali operazioni devono essere previste nel PIAO?

Risposta

La trasformazione del rapporto di lavoro da part time a full time deve essere effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di capacità assunzionali e deve essere prevista dal piano dei fabbisogni di personale (che costituisce una specifica sottosezione del PIAO). Peraltro, la trasformazione è prioritaria per i dipendenti che lo abbiano richiesto, rispetto alle nuove assunzioni a tempo pieno secondo la previsione dell’art. 3, comma 101 della Legge 244/2007. A tal proposito l’art. 53, comma 14, CCNL 21.5.2018 prevede il diritto dei dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni.

La trasformazione determinerà un incremento della spesa di personale che deve essere sostenibile secondo i principi dell’art. 33, comma 2, del DL. n. 34/2019 e del successivo decreto interministeriale 17.3.2020.

Pertanto, in linea generale non sussistono impedimenti legali e contrattuali ad un eventuale incremento delle ore di lavoro, nel rispetto delle disposizioni che regolano tale passaggio, in primis la previsione nel piano dei fabbisogni di personale e dell’utilizzo delle facoltà assunzionali nell’ipotesi di passaggio verso un regime a tempo pieno. Sulla temporaneità della trasformazione si esprimono dubbi in quanto la successiva nuova trasformazione a tempo parziale potrà avvenire su richiesta del dipendente e nel rispetto delle condizioni previste dal citato art. 53 CCNL 21.5.2018.

17 febbraio 2025

Dott. Angelo Maria Savazzi

 

Parole chiave: full-time, part-time, cessazione, assunzione, periodo di prova, conservazione del posto, trasformazione, PIAO

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