Acquisto della cittadinanza italiana ex art. 4 L.91/1992 in caso di brevi periodi di allontanamento dal territorio nazionale

Risposta di Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
17 Febbraio 2025

Si chiede se una cittadina appena divenuta maggiorenne, nata in Italia, possa acquistare la cittadinanza ai sensi dell’articolo 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, avendo dichiarato di essere stata all'estero per tre anni per motivi di studio (scuola di Corano).

Si specifica che la cittadina è regolarmente soggiornante.

Risposta

L'articolo 4, comma 2 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, prevede che "Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data".

La ragazza può rendere la dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana dopo il compimento dei 18 anni ed entro il successivo anno, se all'Ufficio risulta essere residente nel vs Comune e nata in Italia, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 del d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, purché alleghi la ricevuta di versamento del contributo previsto dall'articolo 9-bis comma 2 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91.

I requisiti per poter rendere la dichiarazione sono dati, quindi, dalla nascita in Italia e dalla residenza legale in Italia ininterrotta dalla nascita fino alla maggiore età.

Premesso che in linea generale si considera legalmente residente in Italia chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previdenti dalle norme in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia anagrafica (articolo 1, comma 2, lettera a) d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572), l'evoluzione giurisprudenziale, i mutati orientamenti del Ministero dell'Interno e l’introduzione dell’articolo 33, comma 1, del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, hanno senz’altro ampliato la possibilità dell’interessato di provare la propria dimora in Italia anche in mancanza di iscrizione anagrafica.

La circolare ministeriale K 60.1 del 5 gennaio 2007, avente ad oggetto Legge 5 febbraio 1992, n. 91 «Nuove norme sulla cittadinanza». Evoluzione di alcune linee interpretative”, al paragrafo “Brevi spostamenti dal territorio nazionale” parte dalla considerazione secondo cui, nell’ambito del procedimento volto alla concessione della cittadinanza per residenza ai sensi dell’articolo 9 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, “in un mondo in costante evoluzione non si può non tener conto delle mutate condizioni di vita che possono determinare brevi periodi di allontanamento dal territorio nazionale per motivate ragioni quali, ad esempio, esigenze lavorative, di studio o di semplice arricchimento e scambio culturale”: su tale presupposto viene evidenziato che “eventuali assenze temporanee non dovranno essere ritenute pregiudizievoli ai fini della concessione dello “status civitatis” quando l’aspirante cittadino che si sia dovuto recare all’estero abbia comunque mantenuto in Italia la propria residenza legale (iscrizione anagrafica presso il Comune e titolo di soggiorno valido per l’intero arco temporale), nonché il centro delle proprie relazioni familiari e sociali. Tali periodi di allontanamento (che non vengono comunque temporalmente definiti con precisione) devono in ogni caso essere adeguatamente comprovati con idonea documentazione da prodursi ad integrazione dell’istanza.

Ed è in tale ambito che la circolare ministeriale fa rientrare le attività di accertamento dei requisiti per il conseguimento della cittadinanza al compimento del diciottesimo anno per i nati in Italia (ex articolo 4, comma 2, della Legge 5 febbraio 1992, n. 91) qualora il minore – pur avendo soggiornato legalmente nel nostro Paese sin dalla nascita - se ne sia dovuto allontanare per brevi periodi per motivi di studio, di famiglia o di salute.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, considerata che non vi è alcuna cancellazione anagrafica per il periodo di studio all’estero, l’Ufficiale dello Stato Civile potrà addivenire ad una conclusione positiva dell’attività di accertamento circa i requisiti richiesti per l’acquisto della cittadinanza ex articolo 4, comma 2, della Legge 5 febbraio 1992, n. 91.

14 Febbraio 2025

Andrea Dallatomasina

 

Parole chiave: cittadinanza, interruzioni, acquisto, art.4

Per i clienti Halley: ricorrente n.QD3660, sintomo n.QD3696

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