Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
QuesitiUn dipendente matura i 42 anni e 10 mesi di servizio in data 20/9/2025 e applicando la finestra di 4 mesi darà le dimissioni con decorrenza 1/2/2026. Il periodo di preavviso previsto dall'art. 12 comma 2 CCNL 9/5/2006 di 60 giorni da quale data si calcola? Il 31/01/2026? L'amministrazione può rinunciare a far godere le ferie nel periodo di preavviso?
Il preavviso prevede dei termini che sono fissati come segue:
In caso di dimissioni del dipendente i predetti termini sono ridotti alla metà.
Il rispetto dei termini di preavviso è previsto obbligatoriamente, indipendentemente da quale sia la parte che intende recedere dal contratto individuale sottoscritto al momento della costituzione del rapporto di lavoro. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini di preavviso è tenuta a corrispondere all’altra parte una indennità pari all’importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. Il preavviso è un diritto disponibile; è facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all’inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell’altra parte, senza la corresponsione dell’indennità di mancato preavviso.
Il dipendente può chiedere di rimanere in ferie anche durante il periodo di preavviso fornendone opportuna motivazione; l’Ente datore di lavoro, se valuta positivamente le motivazioni addotte, può accogliere la richiesta del dipendente autorizzandolo in misura parziale o totale.
In assenza di un accordo scritto in tal senso, se il dipendente chiede le ferie durante il periodo di preavviso, l’ente datore di lavoro non può opporsi ma il dipendente deve essere informato che il pensionamento dovrà essere differito di tanti giorni quanti sono stati goduti ferie durante il periodo di preavviso. Inoltre l’Ente datore di lavoro, se il dipendente non intenda differire la data di pensionamento, dovrà trattenere al dipendente un importo per mancato rispetto del preavviso.
Il periodo di preavviso si calcola dal giorno 1 o dal giorno 16 del mese.
È bene ricordare che è un diritto del lavoratore godere di tutte le ferie ed è un dovere dell’Ente datore di lavoro far godere delle ferie al dipendente e che le stesse non possono essere remunerate se non godute.
Infine, se il dipendente matura il diritto alla pensione anticipata il 20/9/2025, il pagamento della pensione potrà decorrere dal 21/1/2026, in ogni caso secondo quanto indicato nella domanda di pensione presentata all’INPS e quanto comunicato per iscritto all’Ente datore di lavoro. Nella fattispecie è corretto che il dipendente voglia far decorrere la pensione dal 1/2/2026 in quanto il 21/1/2026 è una data di decorrenza iniziale e non perentoria.
14 febbraio 2025
Dott. Giancarlo Menghini
Parole chiave: pensionamento, decorrenza, preavviso, ferie
Per i clienti Halley: ricorrente n. QP8219, sintomo n. QP8306
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
INPS – 29 maggio 2025
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