Novità sulle modalità di versamento dell’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita
Agenzia delle Entrate – Circolare n. 7/E del 4 giugno 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiPremesso che il Regolamento in questione è stato emanato nel 2019 ai sensi dell'art. 113 (incentivi per funzioni tecniche) comma 3 D.Lgs. 50/2016, ma ad oggi non è stato ancora aggiornato al nuovo codice appalti (D.Lgs. 36/2023) è lecito e corretto non approvare e non liquidare le somme relative agli incentivi delle funzioni tecniche per appalti affidati ai sensi nel nuovo codice appalti fino a quando il regolamento in questione non verrà aggiornato al nuovo codice appalti? Oppure si può liquidare?
L’art. 45, c. 3, D.Lgs. n. 36/2023 dispone a proposito della ripartizione degli incentivi tecnici:
“(…) I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.”
Se, dunque, la norma non richiama più esplicitamente lo strumento regolamentare come pre-condizione per l’erogazione dell’incentivo, ugualmente rimanda alle scelte dell’ente tale compito. E ciò può essere fatto solo con un atto avente valenza generale.
Può dunque trattarsi di un regolamento approvato dalla Giunta comunale oppure di un articolo specifico del contratto collettivo decentrato integrativo.
Si rammenta, inoltre, che la sezione piemontese della Corte dei conti (del. n. 145/2024) ha chiarito:
“(…) il recente parere n. 3360 dell’11 ottobre 2023 dell’ANAC evidenzia come “Il nuovo quadro normativo non impone più l’adozione di un apposito regolamento e la costituzione di un apposito fondo, quale condizione essenziale ai fini del riparto degli incentivi, ma dispone che le amministrazioni si regolino, in tale ambito, secondo i propri ordinamenti”, concludendo condivisibilmente nel senso che “rimane, comunque, ferma la necessità che la definizione dei criteri sia fatta mediante un atto a valenza generale”.
Rimanendo fermo che, per l’erogazione di detti incentivi e l’integrazione dei relativi criteri, l’ente debba munirsi di un apposito atto generale unilaterale, la Sezione ritiene che in sede municipale la fonte idonea possa anche essere individuata nel regolamento (vista l’autonomia regolamentare conferita all’ente ex articolo 7 del D. Lgs n. 267/2000), che andrà aggiornato in recepimento dei contenuti del nuovo codice dei contratti pubblici.
La predeterminazione da parte dell’amministrazione erogante è infatti una condizione essenziale, unitamente alla contrattazione decentrata, ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto di tali risorse.”
In assenza di tale atto e in considerazione della diversa disciplina degli incentivi rispetto al precedente codice (D.Lgs. n. 50/2016), si ritiene che gli incentivi non possano essere erogati ma solo stanziati.
13 febbraio 2025
Dott. Massimo Monteverdi
Parole chiave: incentivi tecnici, regolamento, nuovo codice Appalti, liquidazione
Per i clienti Halley: ricorrente n. QP8213, sintomo n. QP8300
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Decreto 22 aprile 2025
ANCI – 29 maggio 2025
Corte Costituzionale – Sentenza 30 maggio 2025, n. 77 e comunicato stampa
ANAC – 28 maggio 2025 (Delibera n. 183 del 30 aprile 2025)
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