Estumulazione delle salme sepolte senza concessione in cimitero abusivo
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
QuesitiAbbiamo adottato un regolamento che dispone l’imputazione dei costi di esumazioni ed estumulazioni fino al sesto grado di parentela qualora nessuno disponesse delle operazioni ordinate dall'ente.
Si presenta il caso in cui l'ente ha individuato un parente di secondo grado ma questo ha dichiarato che il defunto oggetto di esumazione è una persona non vista e mai conosciuta e con il quale non ha mai avuto rapporti.
Si chiede se in considerazione di tale dichiarazione l'ente possa comunque imputare la spesa al parente individuato.
L’art. 1, comma 7-bis, della legge n. 26/2001, fornisce interpretazione autentica del comma 4 dell’art. 12 del legge n. 440/1987, disponendo che “la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi.”
L’accertamento dello stato di indigenza o di bisogno del deceduto e/o della sua famiglia, non essendo materia inerente il regolamento nazionale di polizia mortuaria, va effettuato, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, dai servizi socio assistenziali comunali sulla base della regolamentazione locale in materia di erogazione di prestazioni sociali ed assistenziali, mentre la situazione di “disinteresse” non trova, invece, un riferimento normativo e viene qualificata come il comportamento di indifferenza e/o noncuranza dei familiari o aventi titolo in riferimento alla sepoltura del congiunto.
Nelle operazioni cimiteriali che non rientrano nelle casistiche sopra indicate, l’Ente dovrà adoperarsi per coinvolgere gli aventi titolo nel sopportare gli oneri connessi o comunque adoperarsi per ottenere il rimborso di quanto speso, dagli eventuali eredi e questo in virtù dell’art. 752 del codice civile, secondo il quale i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie (Corte di Cassazione, Sez. II Civile, sentenza 2 febbraio 2016, n. 1994).
13 Febbraio 2025
Dott.ssaLorella Capezzali
Parole chiave: spese, esumazione, estumulazione
Per i clienti Halley: ricorrente n.QT1806, sintomo n.QT1881
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