Utilizzo importo accantonato nel risultato di amministrazione per fare fronte al ripiano del disavanzo delle società partecipate.

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
13 Febbraio 2025

Utilizzo fondo perdite società partecipate. L'ente ha accantonato nel rendiconto 2023, approvato dal consiglio, una somma pari ad €. 90.000,00 quale fondo perdite società partecipate. La società partecipata ha comunicato all'ente di ripianare la perdita di esercizio verificatasi con il bilancio 2022 per una somma di 89.000,00 euro. Ai fini del ripianamento può essere utilizzata la suddetta somma accantonata?

A quale missione, programma e codifica di bilancio questo tipo di spesa va inserita?

Risposta

Poiché l’importo di euro 90.000 era stato a suo tempo accantonato nel risultato di amministrazione per fare fronte al ripiano dei disavanzi delle società partecipate, l’utilizzo dello stesso per l’importo di 89.000 risulta coerente con detta finalità, e sotto questo profilo la somma accantonata può essere utilizzata, risultando ciò coerente con quanto previsto dal paragrafo 9.2.10 del principio contabile applicato n. 4/2 secondo il quale “” … Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati.””.

Non essendo ancora approvato il rendiconto dell’ultimo esercizio chiuso, il risultato di amministrazione è solamente presunto, per cui l’utilizzo di detto accantonamento potrà essere disposto nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 187, comma 3, del TUEL (necessità di una relazione documentata del dirigente competente e per le finalità ivi indicate); in ogni caso tale utilizzo è da ritenere consentito entro i limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), limiti previsti per gli enti in disavanzo, e nel rispetto dell’articolo 14, comma 5, del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175), che sancisce il divieto di soccorso finanziario per le società che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio.

Per quanto concerne la iscrizione in bilancio, la voce di spesa andrà allocata nella Missione e Programma in cui rientra o è comunque riferibile la attività della partecipata, utilizzando il piano dei conti finanziario U.2.04.18.02.001 “Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre imprese partecipate”.

13 febbraio 2025                                                                                 

Dott. Ennio Braccioni

 

Parole chiave: fondo perdite, società partecipate, utilizzo, disavanzo.

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