Riscatto di laurea: gli anni di studio valgono per la pensione
INPS – 29 maggio 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiSi chiede se è previsto un limite al compenso da erogare ad un dipendente in pensione, a cui l’Ente vorrebbe affidare un incarico di formazione e primo affiancamento.
Premettendo che l’incarico in questione non può avere per oggetto attività di studio e consulenza, si richiama la del. Corte dei conti Basilicata n. 62/2023 che precisa:
“(…) il Collegio ritiene che l’attività oggetto della richiesta di parere, come già esposto in precedenza, non costituisca né incarico di studio né incarico di consulenza e, pertanto, non ricada nell’ambito di applicazione della norma da ultimo citata. A tal proposito si condivide quanto affermato dalla Sezione Regionale di Controllo per la Liguria sul tema nella già richiamata deliberazione n. 66/2023/PAR ovvero che ‹‹L’attività….consiste….”nella formazione operativa” e nel “primo affiancamento” del personale neo-assunto e non integra, pertanto, né un’attività di studio destinata a confluire in una relazione illustrativa che descriva i risultati dello studio e le soluzioni proposte, né la formulazione di un giudizio da parte di un esperto di comprovata esperienza. Al contrario, si tratta semplicemente della mera condivisione, con il personale neo-assunto, dell’esperienza maturata dal soggetto in quiescenza nell’esercizio delle mansioni in precedenza affidatigli”.
Ciò detto, si rammenta, tuttavia, che l’incarico individuale da conferire dovrà necessariamente rispettare i limiti all’uopo fissati dall’art. 7, comma 6, D.lgs. n. 165/2001 (con particolare riguardo alla natura temporanea della prestazione da eseguire, destinata a soddisfare una esigenza di carattere straordinario ed eccezionale nonché alla congruità del relativo compenso); inoltre si dovrà prestare attenzione al trattamento pensionistico in godimento, atteso che ‹‹….nell’ipotesi in cui il soggetto già collocato in quiescenza si sia avvalso del regime di pensione anticipata previsto dal decreto-legge n. 4/2019 (cd. quota 100, poi divenuto 102 e 103) trova applicazione la previsione di cui all’articolo 14, comma 3, del menzionato decreto secondo cui “la pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti dal lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”.
In tali fattispecie, pertanto, all’eventuale incarico a titolo oneroso consegue la sospensione del trattamento pensionistico›› (cfr. Corte dei Conti, Sez. Reg. Contr. Lazio, deliberazione n. 133/2023/PAR).”
Posto, perciò, che non vi è un limite specifico al compenso da erogare, l’ente deve quantificare il compenso in relazione a un’attività di tipo operativo e che si configuri come incarico di lavoro autonomo occasionale.
Si dovrà prestare particolare attenzione al trattamento pensionistico di cui beneficia l’ex dipendente per evitare di incorrere in quanto indicato sopra.
12 febbraio 2025
Dott. Massimo Monteverdi
Parole chiave: compenso, limite, dipendente in pensione, incarico formazione
Per i clienti Halley: ricorrente n. QP8207, sintomo n. QP8294
INPS – 29 maggio 2025
TAR Sicilia, Palermo, Sezione V – Sentenza 10 marzo 2025, n. 535
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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