Compenso per dipendente in pensione incaricato di affiancamento

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
13 Febbraio 2025

Si chiede se è previsto un limite al compenso da erogare ad un dipendente in pensione, a cui l’Ente vorrebbe affidare un incarico di formazione e primo affiancamento.

Risposta

Premettendo che l’incarico in questione non può avere per oggetto attività di studio e consulenza, si richiama la del. Corte dei conti Basilicata n. 62/2023 che precisa:

“(…) il Collegio ritiene che l’attività oggetto della richiesta di parere, come già esposto in precedenza, non costituisca né incarico di studio né incarico di consulenza e, pertanto, non ricada nell’ambito di applicazione della norma da ultimo citata. A tal proposito si condivide quanto affermato dalla Sezione Regionale di Controllo per la Liguria sul tema nella già richiamata deliberazione n. 66/2023/PAR ovvero che ‹‹L’attività….consiste….”nella formazione operativa” e nel “primo affiancamento” del personale neo-assunto e non integra, pertanto, né un’attività di studio destinata a confluire in una relazione illustrativa che descriva i risultati dello studio e le soluzioni proposte, né la formulazione di un giudizio da parte di un esperto di comprovata esperienza. Al contrario, si tratta semplicemente della mera condivisione, con il personale neo-assunto, dell’esperienza maturata dal soggetto in quiescenza nell’esercizio delle mansioni in precedenza affidatigli”.

Ciò detto, si rammenta, tuttavia, che l’incarico individuale da conferire dovrà necessariamente rispettare i limiti all’uopo fissati dall’art. 7, comma 6, D.lgs. n. 165/2001 (con particolare riguardo alla natura temporanea della prestazione da eseguire, destinata a soddisfare una esigenza di carattere straordinario ed eccezionale nonché alla congruità del relativo compenso); inoltre si dovrà prestare attenzione al trattamento pensionistico in godimento, atteso che ‹‹….nell’ipotesi in cui il soggetto già collocato in quiescenza si sia avvalso del regime di pensione anticipata previsto dal decreto-legge n. 4/2019 (cd. quota 100, poi divenuto 102 e 103) trova applicazione la previsione di cui all’articolo 14, comma 3, del menzionato decreto secondo cui “la pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti dal lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”.

In tali fattispecie, pertanto, all’eventuale incarico a titolo oneroso consegue la sospensione del trattamento pensionistico›› (cfr. Corte dei Conti, Sez. Reg. Contr. Lazio, deliberazione n. 133/2023/PAR).”

Posto, perciò, che non vi è un limite specifico al compenso da erogare, l’ente deve quantificare il compenso in relazione a un’attività di tipo operativo e che si configuri come incarico di lavoro autonomo occasionale.

Si dovrà prestare particolare attenzione al trattamento pensionistico di cui beneficia l’ex dipendente per evitare di incorrere in quanto indicato sopra.

12 febbraio 2025

Dott. Massimo Monteverdi

 

Parole chiave: compenso, limite, dipendente in pensione, incarico formazione

Per i clienti Halley: ricorrente n. QP8207, sintomo n. QP8294

 

Indietro

Quesiti

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×