Tassazione arretrati contrattuali erogati nel 2025 al segretario, in seguito stipula CCNL 2024

Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
13 Febbraio 2025

L’Ente deve procedere nel 2025 al pagamento degli arretrati per gli anni 2023 e 2024 al segretario comunale, dovuti per la stipula del CCNL 16.7.2024. Si chiede conferma che ai sensi dell'art. 17 TUIR (confermato da molteplici interpelli - es 243/21n. 468/22) siano da assoggettare a tassazione separata" a prescindere da qualsiasi indagine in ordine di fatto in ordine al ritardo del pagamento".

Risposta

Con risposta (n. 172/2022 del 6.4.2022) ad uno specifico interpello l’agenzia delle entrate ha espresso la propria posizione in merito a quanto riportato nel quesito.

Preliminarmente è stato precisato che con riferimento alla tassazione del reddito di lavoro dipendente, l'articolo 51 del Tuir stabilisce che le somme e i valori percepiti dai lavoratori dipendenti sono imputati al periodo d'imposta in cui entrano nella disponibilità di questi ultimi, secondo il cd. principio di cassa. Per attenuare gli effetti negativi derivanti da una rigida applicazione del predetto principio, l'articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir prevede che sono soggetti a tassazione separata "gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti, o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti".

Secondo l’Agenzia "l'applicazione del regime di tassazione separata deve escludersi ogni qualvolta la corresponsione degli emolumenti in un periodo d'imposta successivo debba considerarsi <<fisiologica>> rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi".

Inoltre, la tassazione separata è automatica quando l’erogazione avviene ex post per effetto "leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti", mentre invece devono essere verificate le ragioni del ritardo quanto è determinato da circostanze di fatto. Nel caso prospettato dal quesito si rientra pienamente, per gli arretrati 2023, nell’ipotesi di somme dovute per effetto dell’entrata in vigore di un nuovo contatto collettivo.

Si esprimono perplessità sulla scelta di erogare gli arretrati contrattuali nel mese di gennaio 2025 considerato che l’art. 2 del CCNL 16.07.2024 dopo avere stabilito che gli effetti del contratto "decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione" precisa al terzo comma che "Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione".  Per cui non vi sono dubbi circa il fatto che gli arretrati dovevano essere erogati nel 2024. Peraltro, sulla base delle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate le differenze retributive 2024 dovrebbero essere considerate, se erogate nel 2024, conguagli retributivi e non arretrati e, quindi, dovrebbero rientrare nella tassazione ordinaria.

Si ritiene che l’eventuale erogazione degli arretrati dell’anno 2024 nel 2025 determini l’applicazione della tassazione ordinaria. D’altra parte, gli arretrati 2024 vanno considerati conguagli retributivi e per tale ragione non è corretto posticipare l’erogazione al 2025 al solo scopo di applicare la tassazione separata.

12 febbraio 2025

Dott. Angelo Maria Savazzi

 

Parole chiave: tassazione separata, arretrati, segretario, CCNL

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