Assunzioni in numero superiore a quello ufficializzato con il PIAO, senza parere organo di revisione e delibera di Giunta

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
13 Febbraio 2025

L’Ente ha approvato con deliberazione di Giunta comunale il PIAO per l'anno 2024 per n. 20 assunzioni (18 per concorsi e mobilità, 2 per stabilizzazioni), si chiede se è possibile procedere ad assunzioni in numero superiore (31 dipendenti), senza parere dell'organo di revisione, e senza una nuova delibera della G.C., tenendo conto di alcune cessazioni avvenute nel corso dello stesso anno solare.

Risposta

Ogni variazione alla programmazione di assunzioni deve essere preventivamente ufficializzata attraverso una modifica del PIAO già approvato (e dunque con il rilascio di un nuovo parere da parte dell’organo di revisione contabile).

La questione non è meramente finanziaria, presupponendo che per le 31 assunzioni complessive vi siano contemporaneamente sufficienti spazi assunzionali (rispetto ai quali, tra l’altro, non rilevano le cessazioni in corso d'anno) ex D.M. 17 marzo 2020 e la relativa copertura finanziaria.

Si ritiene infatti che le sanzioni previste dall’art. 10, D.M. 24 giugno 2022 in caso di mancata approvazione del PIAO si riferiscano anche alle successive modifiche se non approvate con apposita delibera di Giunta prima della loro attuazione.

Si tratta in particolare di quelle previste dall'art. 10, c. 5, D.Lgs. n. 150/2009

"5. In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati. Nei casi in cui la mancata adozione del Piano o della Relazione sulla performance dipenda da omissione o inerzia dell'organo di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), l'erogazione dei trattamenti e delle premialità di cui al Titolo III è fonte di responsabilità amministrativa del titolare dell'organo che ne ha dato disposizione e che ha concorso alla mancata adozione del Piano, ai sensi del periodo precedente. In caso di ritardo nell'adozione del Piano o della Relazione sulla performance, l'amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica."

11 febbraio 2025

Dott. Massimo Monteverdi

 

Parole chiave: deliberazione di giunta, PIAO, assunzioni, mobilità, stabilizzazione, organo revisione, cessazione

Per i clienti Halley: ricorrente n. QP8200, sintomo n. QP8287

 

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