La riserva prevista dall’art. 1014, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 è obbligatoria, tanto che opera anche qualora non ve ne sia esplicita menzione nel bando.
Essa è prevista anche per i bandi di mobilità esterna ex art. 30, D.Lgs. n. 165/2001.
Nel bando è sufficiente indicare una frase come la seguente: “Ai sensi dell’art. 1014, c. 3, D.Lgs. n. 66/2010 alla presente selezione si applica la riserva obbligatoria in favore dei militari volontari, risultati idonei in procedure assunzionali.”
La riserva va applicata a tutti i bandi di concorso pubblici e di mobilità esterna.
Si applica inoltre agli scorrimenti di proprie graduatorie ancora vigenti, ai sensi del comma 4:
“4. Se le riserve di cui al comma 1 non possono operare integralmente o parzialmente, perchè danno luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigente banditi dalla medesima amministrazione, azienda o istituzione ovvero sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei."
La riserva non rileva invece per:
- le stabilizzazioni di personale, poiché riguardano dipendenti a tempo determinato già assunto dall’ente;
- l'utilizzo di graduatorie di altri enti, poiché scontano già la riserva del concorso originario.
11 febbraio 2025
Dott. Massimo Monteverdi
Parole chiave: bandi, riserva, militari, mobilità esterna
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