Risposta del Dott. Matteo Barbero
QuesitiSi chiede se un dipendente che va in pensione il prossimo agosto, può essere assunto da una società in house, con un ruolo dirigenziale, o in alternativa come amministratore unico.
Il tema è stato affrontato dall’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali nell’atto di indirizzo del 24 maggio 2019, cui si rinvia per maggiore dettaglio. L’art. 11, comma 1, del D. Lgs. 175/2016 prevede, tra l’altro, che per “i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico […] Resta fermo quanto disposto […] dall’articolo 5 comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”. A mente di tale disposizione, “è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è altresì fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi spese, corrisposti nei limiti fissati dall’organo competente dell’amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell’ambito della propria autonomia”.
Dal combinato disposto delle due disposizioni, consegue che è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di conferire “cariche in organi di governo delle […] società da esse controllate” a “soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza”, se non “a titolo gratuito”
Il divieto non vale per le società quotate, alla luce di quanto previsto dalla clausola generale contenuta nell’art.1, comma 5, del TUSP la quale prevede che quanto disposto all’interno del testo stesso verrebbe applicato alle società quotate e le relative controllate solo nei casi espressamente previsti; mancando quest’ultimo requisito, quanto citato dall’art. 5, comma 9 del DL 95/2012 non viene applicato alle quotate.
10 febbraio 2025
Dott. Matteo Barbero
Parole chiave: pensione, assunzione, società in house ruolo dirigenziale
Per i clienti Halley: ricorrente n. QP8186, sintomo n. QP8274
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
INPS – 29 maggio 2025
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