Riscatto di laurea: gli anni di studio valgono per la pensione
INPS – 29 maggio 2025
Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele
QuesitiIn funzione della precedente normativa l'Ente ha avviato le pratiche per il collocamento a riposo, con pensione anticipata per requisiti contributivi, di una dipendente la quale aveva compiuto 65 anni nel novembre 2024. A partire dal 1 marzo 2025 la dipendente sarebbe in pensione per limiti di età. Ad oggi, in considerazione dell'assenza di chiarimenti da parte dell'INPS, ci si chiede come sarà calcolata la pensione della dipendente data la decorrenza a marzo 2025; con quali coefficienti?
Con l’art. 1, comma 174 della Legge 207/2024, sono state confermate anche per il 2025 le regole per la pensione anticipata (cosiddetta "Quota 103"), per i soggetti che maturano i requisiti nel corso del 2024 e che andranno in pensione dal 1° marzo 2025.
I requisiti richiesti già in vigore sono:
L'assegno della pensione con Quota 103 non può essere superiore a quattro volte il trattamento minimo stabilito. Per il 2025 (requisiti raggiunti nel 2024), il valore massimo è pari a 2.413,60 euro lordi (circolare INPS n. 23 del 28.01.2025).
Per il calcolo della pensione, a partire dal 1 gennaio 2025, si applicano alla sola quota contributiva, i divisori e i coefficienti di trasformazione di cui alla Tabella A dell’Allegato 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e alla Tabella A della legge 8 agosto 1995, n. 335, per come rideterminati dal Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro del 20 novembre 2024.
In assenza di altre specifiche disposizioni, rimangono pienamente operative le indicazioni fornire dall’INPS con la circolare n. 39 del 27 gennaio 2024.
In particolare, per effetto di quanto dispone l’articolo 1, comma 174, della legge n. 207 del 2024 nei confronti di coloro che maturano il requisito anagrafico di almeno 62 anni e il requisito contributivo di 41 anni nell’anno 2024, anche in regime di cumulo, il trattamento pensionistico in esame viene determinato secondo le regole del sistema contributivo di cui al decreto legislativo n. 180 del 1997.
In caso di accesso alla pensione mediante l’esercizio della facoltà di opzione, ai fini dell’accertamento del previsto requisito contributivo trova applicazione l’articolo 1, comma 7, della legge n. 335 del 1995; pertanto, non rileva la contribuzione volontaria, mentre quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5. In caso di liquidazione della pensione a carico dell’AGO è computata tutta la contribuzione figurativa, compresa quella accreditata per periodi di malattia e disoccupazione o equiparati, non trovando applicazione l’articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (cfr. il paragrafo 1.15 del messaggio n. 1551 del 2019).
7 febbraio 2025
Dott.ssa Ylenia Daniele
Parole chiave: pensione anticipata, coefficienti
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INPS – 29 maggio 2025
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