Applicazione avanzo vincolato per la restituzione dei fondi Covid

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
06 Febbraio 2025

L'articolo 1 del DM 8 febbraio 2024 dispone: in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'utilizzo del risultato di amministrazione iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione comprende la quota vincolata. Si chiede se il bilancio di previsione deve "nascere" con la quota di avanzo sul primo anno o su tutte le annualità coinvolte oppure tale quota si applica di anno in anno attraverso una variazione.

Risposta

Preliminarmente si evidenzia che in ordine alla restituzione dei fondi Covid va tenuto conto, oltre che del D.M. 8 febbraio 2024, anche del successivo DM 19 giugno 2024 che, oltre a confermare quanto già previsto nel precedente decreto di febbraio, ha indicato ulteriori specificazioni e modalità procedurali.

Tanto premesso, a norma dell’articolo 3, comma 2, del DM 19 giugno 2024 gli enti che debbono restituire i fondi Covid sono tenuti ad approvare il bilancio, a partire dal bilancio di previsione 2024/2026 e fino a quello del triennio 2027/2029, applicando in entrata del primo esercizio un importo pari a un quarto dell’importo complessivamente dovuto (indicato nella colonna “Importo da acquisire al Bilancio dello Stato - Totale” delle Tabelle C e D allegate al decreto ministeriale) quale quota vincolata del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023 e allegando al bilancio stesso il relativo allegato a/2 del rendiconto 2023: quindi la quota di un quarto dell’avanzo vincolato per la restituzione dei fondi Covid deve essere applicata in entrata ed iscritta in uscita, a copertura della spesa concernente il versamento al bilancio dello Stato, solamente nel primo esercizio del bilancio triennale, e ciò fin dalla prima stesura del bilancio di previsione. Al riguardo il sopra ricordato articolo 3 prevede infatti una variazione di bilancio per la applicazione del quarto delle risorse vincolate nel solo caso degli enti che hanno già approvato il bilancio di previsione 2024-2026, variazione rientrante nella competenza del responsabile finanziario ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lettera c), del TUEL.

Si aggiunge poi che la precisa indicazione recata dall’articolo 3 del DM del 19 giugno risulta in linea con quanto previsto dal paragrafo 9.2.3 del principio contabile applicato n. 4/2, il quale prevede espressamente che “” Il risultato di amministrazione è applicabile solo al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, per finanziarie le spese che si prevede di impegnare nel corso di tale esercizio imputate al medesimo esercizio e/o a quelli successivi.“”.

4 febbraio 2025                                                                                              

Dott. Ennio Braccioni

 

Parole chiave: avanzo vincolato, DM 08 febbraio 2024, anno.

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