Agente di PL che svolge funzioni amministrative ma in possesso di decreto PS

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
03 Febbraio 2025

Un Agente di PL attualmente svolge esclusivamente funzioni amministrative, gli è stata revocata l'arma ma riveste ancora la qualifica di Agente di Pubblica sicurezza che aveva ricevuto dalla Prefettura.

Si chiede dunque se a detto dipendente si debba corrispondere ancora l’Indennità di vigilanza e se è esentato dal premio Inail.

 

Risposta

Innanzitutto, si rammenta che con nota prot. n. 2207/2010, il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali ha chiarito:

“(…) giova evidenziare che già il Ministero dell’Interno, con circolare n. 3/87 chiariva che la qualità di Agente di P.S., una volta acquisita dal personale di Polizia Locale, assume qualità, status, carattere e titolo permanente e può venir meno solo con la perdita dei requisiti previsti per l’attribuzione. (cfr. Circ 3/87 Min. Int.no ; nota a Parere del 10/02/2010 del Min. Int.no).

Tali requisiti sono:

- godimento dei diritti civili e politici;

- non aver subito condanne a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;

- non essere stato espulso dalle Forze Armate o da Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici;

- idoneità al maneggio delle armi;

- posizione regolare in ordine agli obblighi di leva.

Tali requisiti sono accertati dal Prefetto che provvede alla revoca della qualifica di agente di P.S. se viene meno anche solo uno dei requisiti richiesti.

In relazione al trattamento economico, l’ARAN, nell’orientamento applicativo RAL-1861, ha rilevato:

La erogazione dell’indennità di vigilanza, di cui all’art. 5 della Legge n. 65/1986, disciplinata solo negli importi dall’art.37, comma 1, lett.b), primo periodo, del CCNL del 6.7.1995, come modificato dall’art.16, comma 1, del CCNL del 22.1.2004, è strettamente legata all’effettivo svolgimento di tutti i compiti e le funzioni espressamente indicate nel medesimo art. 5 della Legge n.65/1986.

Sulla base di tale disciplina legale, non tutto il personale dell’area di vigilanza, per il solo fatto di essere comunque inquadrato in profili di tale area, beneficia di tale indennità, ma solo quello che, in possesso dei requisiti prescritti, svolge effettivamente tutte le funzioni di cui al citato art. 5 della Legge n.65/1986.

In proposito, si richiamano le indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione pubblica, cui compete l’interpretazione delle norme di legge concernenti il rapporto di lavoro pubblico, con nota n. 698 del 2 febbraio 2001, secondo le quali; “… .l’indennità di cui all’art. 37, comma 1, lett. b) del CCNL (del 6.7.1995) compete al solo personale dell’area di vigilanza che, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza conferita dal Prefetto, ai sensi della legge 469/1978, esercita in modo concreto tutte le funzioni previste dagli artt. 5 e 10 della legge n. 65/1986”.

Questo particolare compenso, quindi, non può essere corrisposto al personale della vigilanza che non espleti tutte le predette funzioni (cfr. art.10 comma 2, della Legge n.65/1986).

Pertanto, se il lavoratore, per una qualche motivazione (ivi compreso il collocamento in distacco sindacale al 100%), si trovi nella situazione di non esercitare più le funzioni dei citati artt.5 e 10 della Legge n.65/1986, viene a mancare il presupposto giustificativo dell’erogazione dell’indennità di cui si tratta.”

Dunque:

- al dipendente in oggetto, il quale svolge mansioni esclusivamente di natura amministrativa, non è più erogata l’indennità di P.S.;

- in relazione all’esenzione INAIL, va ribadito che ai sensi dell’art. 7, c. 2-ter, D.L. n. 14/2017:

2-ter. Al personale della polizia locale si applicano gli istituti dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, valutati in 2.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, vengono stabiliti i criteri e le modalità di rimborso delle spese sostenute dai comuni per la corresponsione dei benefici di cui al presente comma.” L’equo indennizzo esclude la tutela INAIL.

31 gennaio 2025

Dott. Massimo Monteverdi

 

Parole chiave: indennità di vigilanza, sicurezza, revoca, qualifica pubblica sicurezza

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