Pubblicazione del Registro degli Accessi in Amministrazione Trasparente

Risposta dell'Avv. Elena Conte

Quesiti
di Conte Elena
01 Febbraio 2025

Si chiede se il registro degli accessi agli atti da pubblicare in Amministrazione Trasparente debba comprendere necessariamente tutti i tre tipi di accesso (accesso agli atti, accesso civico semplice, accesso civico generalizzato). Alcuni comuni riportano nel registro solo le richieste di accesso semplice e generalizzato, altri anche l'accesso agli atti, in particolare l'accesso alle pratiche edilizie.

Risposta

Le Linee Guida ANAC - Delibera n. 1309/2016 e la Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017 prevedono la pubblicazione del Registro degli accessi.

Il registro deve contenere l’elenco delle richieste di accesso presentate, oltre a riportare l’oggetto e la data dell’istanza e il relativo esito con la data della decisione. L’elenco delle richieste viene aggiornato semestralmente, come indicato nell’Allegato 1 delle Linee Guida ANAC - Delibera n. 1309/2016.

L’ANAC, con la Delibera sopra citata, “raccomanda la realizzazione di una raccolta organizzata delle richieste di accesso, “cd. registro degli accessi”, che le amministrazioni è auspicabile pubblichino sui propri siti. Il registro contiene l’elenco delle richieste con l’oggetto e la data e il relativo esito con la data della decisione ed è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi nella sezione Amministrazione trasparente, “altri contenuti – accesso civico” del sito web istituzionale”.

Con la Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017 si afferma che “Per promuovere la realizzazione del registro, le attività di registrazione, gestione e trattamento della richiesta dovrebbero essere effettuate utilizzando i sistemi di gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali”.

Per realizzare il registro, la Circolare n. 1/2019 “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)”, riprendendo quanto già indicato nella circolare FOIA n. 2/2017, suggerisce di riutilizzare le funzionalità dei sistemi di protocollo informatico: è una soluzione tecnica di facile realizzazione e rende più efficiente il processo di gestione delle richieste.

In conclusione, nella sezione Amministrazione trasparente, “altri contenuti – accesso civico” del sito web istituzionaleandrà pubblicato il registro relativo agli accessi civici e civici generalizzati (e sulle informazioni ambientali), oggetto di attenzioni da parte dell’ANAC. Si suggerisce, comunque, di predisporre e pubblicare, senza eccedere in dati e informazioni e oscurando le parti coperte dalla normativa sulla tutela della privacy, anche un separato registro sugli accessi documentali.

31 Gennaio 2025

Avv. Elena Conte

 

Parole chiave: registro, accessi, amministrazione trasparente

Per i clienti Halley: ricorrente n.QD361, sintomo n.387

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