Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiE' possibile derogare all'applicazione delle marche da bollo sui documenti contabili di un lavoro pubblico chiesti nella risoluzione agenzia entrate del 2905/2009? Se non sono state applicate le marche e l'impresa ha scritto lo stesso delle riserve quali sono le conseguenze?
A parte la risoluzione richiamata nel quesito, che riguarda allegati a progetti tecnici edilizi, si rammenta che fra i documenti sui quali va applicata all’origine l’imposta di bollo ci sono: il capitolato generale ed il capitolato speciale, l’elenco dei prezzi unitari, il cronoprogramma, il processo verbale di consegna, i verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, il certificato ed il verbale di ultimazione dei lavori. Sono infatti documenti contrattuali che disciplinano particolari aspetti del contratto, (termine entro il quale devono essere ultimati i lavori, responsabilità ed obblighi dell'appaltatore, modi di riscossione dei corrispettivi dell'appalto, indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle varie fasi di esecuzione). Fra quelli sui quali, viceversa, va applicata l’imposta di bollo in caso d’uso ci sono invece gli elaborati progettuali, i piani di sicurezza ed i computi metrici, il giornale dei lavori, il libretto delle misure, il registro di contabilità, gli stati di avanzamento lavori, i certificati di pagamento ed il conto finale. (Risoluzione Agenzia delle entrate 27/03/2002, n. 97/E).
In caso di violazione delle suddette disposizioni, o si provvede mediante ravvedimento operoso secondo le istruzioni di seguito fornite dall'Agenzia Entrate o sarà quest'ultima, in caso di accertamento, ad irrogare le sanzioni. Ovviamente la irregolarità fiscale non compromette la validità giuridica dei documenti.
Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:
La sanzione ridotta è pari:
Il decreto legislativo n. 158/2015 ha modificato la normativa sulle sanzioni per ritardati od omessi versamenti, prevedendo la riduzione alla metà della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza. In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30% al 15%.
Pertanto, se la regolarizzazione avviene, per esempio, entro 30 giorni dall’originaria data di scadenza del pagamento del tributo, la sanzione ridotta da versare in sede di ravvedimento sarà pari all’1,5% dell’imposta dovuta (1/10 della sanzione ordinaria ridotta alla metà).
Un’ulteriore riduzione della sanzione è prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni. In tali casi la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (1%).
Pertanto, in sede di ravvedimento, la sanzione da versare sarà pari allo 0,1% per ciascun giorno di ritardo (1/10 dell’1%)
Dott. Eugenio De Carlo 03/04/2018
Contabilità Accrual - PNRR Riforma 1.15 Ragioneria Generale dello Stato – 19 maggio 2025
Ragioneria Generale dello Stato - Nota SeSD n.148/2025
Ministero dell’Interno – 15 maggio 2025
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