Annullamento dell’iscrizione anagrafica per abbandono della dimora abituale trascorso il termine di accertamento

Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri

Quesiti
di Palmieri Liliana
29 Gennaio 2025

Si chiede se sia possibile rigettare la richiesta di iscrizione anagrafica presentata da una cittadina ucraina, licenziata dal proprietario di casa nonché datore di lavoro prima della scadenza del 45esimo giorno di verifica della dimora abituale. Si fa presente che la cittadina è in possesso di un permesso di soggiorno per motivi umanitari scaduto il 31 dicembre e che dovrà lasciare l’immobile pochi giorni dopo il termine dei 45giorni per l’accertamento dell’effettiva dimora.

Risposta

Il procedimento di iscrizione o mutazione anagrafica ad istanza di parte deve seguire il proprio iter dall’inizio alla fine, a garanzia dei diritti del cittadino. In particolare, nessuna notizia pervenuta all’ufficio e nessun elemento acquisito nella fase istruttoria può avere valore assoluto (eccezion fatta per l’evento morte), per cui l’ufficiale di anagrafe ha il potere e il dovere di gestire il procedimento, prestando attenzione e ponderando tutti gli elementi di valutazione, al fine di giungere alla corretta decisione finale.

Nel caso descritto nel quesito potrebbe essere probabile che la persona si allontani dal luogo in cui ha dichiarato di dimorare abitualmente prima del termine di conclusione del procedimento; ma potrebbe anche darsi, invece, che lo stato di fatto rimanga immutato nonostante il licenziamento! Solo i fatti potranno dircelo.

In altri termini, nessuna dichiarazione (es. fatta da chi ha chiesto l’iscrizione o la mutazione anagrafica e poi chiede di ritirare la domanda o annullare il provvedimento di iscrizione), nessuna circostanza teoricamente certa o altamente probabile (l’allontanamento dal luogo dichiarato come dimora abituale a seguito del licenziamento), nessun intervento di terze persone (proprietario dell’alloggio, padrone di casa ecc.) hanno il potere di impedire o condizionare l’attività istruttoria dell’ufficiale di anagrafe, il quale deve formare il proprio  convincimento basandosi anche su elementi che gli sono stati rappresentati e che ha riscontrato, ma non solo su quelli. In altre parole, al di la di ciò che dica chiunque, il procedimento anagrafico deve seguire il suo iter ordinario. L’ufficiale di anagrafe può anche prendersi la briga di chiudere in anticipo il procedimento, se ritiene di disporre di tutti gli elementi istruttori indispensabili; tuttavia, poiché nessuno prevede il futuro, certamente è più cauto, a tutela dei diritti del cittadino, ma anche della regolare tenuta dell’anagrafe, disporre di tutto il tempo istruttorio a disposizione, al fine di evitare che la decisione finale (annullare il provvedimento di iscrizione o confermarlo) sia determinata non da quanto è stato accertato ma sia invece influenzata da pressioni o fattori esterni o da mere presunzioni che nulla hanno a che vedere con la regolare tenuta dell’anagrafe

È indispensabile ricordare che, contrariamente a quanto indicato nel quesito, se per la persona interessata venisse accertata la mancanza della dimora abituale all’indirizzo dichiarato, non si tratterà di rigettare la richiesta di iscrizione ma di annullare il provvedimento di iscrizione che, per legge, deve essere stato adottato entro due giorni dalla presentazione dell’istanza!

E, prima di annullare eventualmente il provvedimento di iscrizione, è obbligatario inviare all’interessata la comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis L. n. 241/1990, che nel linguaggio comune viene chiamata preavviso di rigetto ma che nei procedimenti anagrafici ad istanza di parte deve essere denominata preavviso di annullamento, semplicemente perché si tratta di annullare un provvedimento di iscrizione o mutazione che deve essere stato adottato, come detto, entro due giorni dalla presentazione dell’istanza.

Si reputa utile riprodurre di seguito gli artt. 18 e 18-bis del d.P.R. n. 223/1989 che disciplinano il procedimento di iscrizione e di mutazione anagrafica ad istanza di parte dopo l’entrata in vigore delle norme sulla c.d. residenza in tempo reale.

Art. 18. “1. Entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), l'ufficiale d'anagrafe effettua le iscrizioni o le registrazioni delle mutazioni anagrafiche dichiarate, con decorrenza dalla data della presentazione delle dichiarazioni”.

Art. 18-bis “1. L'ufficiale d'anagrafe, entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), accerta la effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per la registrazione. Se entro tale termine l'ufficiale d'anagrafe, tenuto anche conto degli esiti degli eventuali accertamenti svolti dal comune di provenienza, non invia all'interessato la comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della ricezione della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 20 della legge citata.

2. Qualora a seguito degli accertamenti di cui al comma 1 sia effettuata la comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non vengano accolte le osservazioni presentate o sia decorso inutilmente il termine per la presentazione delle stesse, l'ufficiale d'anagrafe provvede al ripristino della posizione anagrafica precedente, mediante annullamento dell'iscrizione o della mutazione registrata, a decorrere dalla data della ricezione della dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c)”.

In conclusione, l’ufficiale di anagrafe può anche chiudere prima dei 45 giorni il procedimento, privandosi però di un termine prezioso per fare una accurata istruttoria, in casi particolari come questo; ad ogni modo, poiché l’interessata dovrà lasciare l’immobile pochi giorni dopo il termine dei 45 giorni per l’accertamento dell’effettiva dimora, se l’ufficiale di anagrafe chiudesse prima il procedimento, annullando l’iscrizione, si baserebbe non su un dato accertato (l’effettivo abbandono dell’immobile) ma su una presunzione che potrebbe essere smentita dalla realtà.

28 Gennaio 2025

Dr.ssa Liliana Palmieri

 

Parole chiave: iscrizione, dimora, annullamento

Per i clienti Halley: ricorrente n.QD3634, sintomo n.QD3670

 

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