Affidamento dell’urna cineraria e successiva dispersione delle ceneri

Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali

Quesiti
di Capezzali Lorella
29 Gennaio 2025

Un cittadino residente presso il comune scrivente (Regione Lombardia) ha richiesto per il figlio recentemente deceduto la cremazione e l’affidamento delle ceneri. In fase di sottoscrizione dell’accordo con l’impresa funebre, a causa dello stato confusionale in cui versava, non si è accertato che l’iter prevedesse anche la successiva dispersione delle stesse.

Vorrebbe procedere ora alla dispersione delle ceneri in un terreno di sua proprietà recintato, fuori dal centro abitato e lontano da corsi d’acqua. Si chiede se sia possibile procedere con l’autorizzazione alla dispersione.

Risposta

Pur comprendendo la situazione personale del genitore fortemente provato emotivamente dal tragico accaduto l’attuale normativa prevede una forma alternativa tra affido (modalità conservativa) e dispersione (modalità non conservativa).

L’attuale normativa della Regione Lombardia subordina l’affido delle ceneri alla volontà del deceduto espressa in vita e dichiarata dagli aventi titolo quindi una volontà alla dispersione manifesta in difformità alla precedente espressa per l’affidamento potrebbe risultare mendace se non documentata oggettivamente e quindi oggetto di denuncia all’A.G.

L’affido e la dispersione sono destinazione di ceneri solo in base ad espressa volontà del deceduto in forma scritta o verbale e mai in base alla volontà di altri.

L’ autorizzazione alla dispersione delle ceneri, quindi dovrà essere rifiutata a meno che non si dimostri oggettivamente e documentalmente la presenza di volontà del defunto, espressa in vita, alla dispersione delle sue ceneri.

In alternativa si informa che il conferimento in cimitero, anche mediante conservazione indistinta nel cinerario comune con lo sversamento delle ceneri non configurando operazione di dispersione delle ceneri, è consentito senza la volontà del deceduto in tal senso espressa.

La Regione Lombardia ha fornito una serie di chiarimenti in materia, attraverso le FAQ al seguente link

https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/a3da2476-e7ee-4dfe-be41-434042fa00d2/Regolamento+regionale+attivit%C3%A0+funebri_FAQ.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-a3da2476-e7ee-4dfe-be41-434042fa00d2-octN84V

Nelle FAQ alla domanda “È possibile la dispersione delle ceneri se precedentemente affidate ad un familiare?” la risposta è la seguente “No. La richiesta di affidamento delle ceneri è incompatibile con la richiesta di autorizzazione alla dispersione delle stesse”

27 Gennaio 2025

Dott.ssa Lorella Capezzali

 

Parole chiave: affidamento, dispersione, ceneri

Per i clienti Halley: ricorrente n.QD3632, sintomo n.QD3668

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