Maggiorazione delle sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada

Risposta del Dott. Giuseppe Napolitano

Quesiti
di Napolitano Giuseppe
28 Gennaio 2025

L’art. 26 della L.177/2024 dispone che "per le sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la maggiorazione non può comunque essere superiore ai tre quinti dell'importo della sanzione".

Si chiede se la disposizione abbia efficacia per tutti i ruoli affidati dal 14 dicembre 2024 in poi e se, in caso di maggiorazione superiore a 3/5, si debba iscrivere comunque a ruolo la sanzione riducendo la maggiorazione a 3/5.

Risposta

L’art. 26 della L.177/2024, inserito dalla Camera dei deputati nel corso del percorso di approvazione della norma prima rievocata, modifica il sesto comma all’articolo 27 della legge n. 689 del 1981, relativo all’esecuzione forzata, prevedendo che per le sanzioni amministrative connesse alla violazione delle disposizioni del codice della strada la maggiorazione in caso di ritardo di pagamento non possa comunque essere superiore ai tre quinti dell'importo della sanzione.

Nella legislazione pre-vigente, anche per le sanzioni pecuniarie amministrative del Codice della Strada in caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta era maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione fosse divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo era stato trasmesso all'esattore, senza limitazioni. La maggiorazione assorbiva e assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.

Come è noto, l’articolo 11 delle disposizioni preliminari sulla legge in generale pone il principio secondo cui: “La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”. Siffatto principio, in quanto privo di rango costituzionale, può essere discrezionalmente derogato dal legislatore ordinario. Il legislatore può, quindi, ritenere opportuno estendere gli effetti di una legge anche al passato, come nel caso della retroattività delle leggi penali più favorevoli al reo (art. 2 c.p.) o come nel caso delle leggi di interpretazione autentica.

In questo caso, la legge 177/2024 nulla dispone sulla retroattività. Quindi nel caso di specie si applica pacificamente il principio di cui sopra, con la conseguenza che la vigenza della norma decorre 14/12/2024 (in relazione alla pubblicazione della L.177 nella GU n.280 del 29-11-2024).

Per comprendere dunque quale sia il dies a quo per applicare la “limitazione” in parola, occorre collegarsi al giorno “in cui il ruolo è trasmesso all'esattore”. Tale momento, difatti è quello nel quale si chiude l’arco temporale nel quale si deve computare la “maggiorazione”, atteso che essa va calcolata tra il momento in cui “la sanzione è divenuta esigibile” e il momento in cui (come si accennava) “il ruolo è trasmesso all'esattore”.

Ne deriva che:

  • se il ruolo è stato trasmesso all’esattore prima del 14 dicembre 2024, non si applica la limitazione della maggiorazione definito dalla novella.
  • al contrario, se la trasmissione del ruolo all’esattore avviene dopo il 14 dicembre 2025, questi è tenuto a calcolare la maggiorazione tenendo conto del limite dei “tre quinti dell'importo della sanzione”. Ciò implica che in caso di maggiorazione virtualmente superiore a 3/5, l’affidatario o il concessionario per la riscossione deve iscrivere a ruolo la sanzione, mantenendo l’importo della maggiorazione nei 3/5 della sanzione (sulla sua individuazione di cosa si debba intendere per “sanzione” seguire le indicazioni della circolare 300/STRAD/1/0000038625.U/2024 del 20/12/2024).

Vale la pena, infine, di rammentare che la circolare del Ministero dell’interno 300/STRAD/1/0000038625.U/2024 del 20/12/2024 non prende chiaramente posizione sul tema, limitandosi a specificare che “per le sole sanzioni amministrativa per violazioni del codice della strada, il legislatore è intervenuto fissando un tetto massimo della maggiorazione, che non può essere superiore ai tre quinti dell’importo della sanzione, quindi non oltre il 60% dell’importo originario. Sebbene nel nuovo periodo introdotto non si faccia riferimento alla “sanzione dovuta” come nel primo periodo, ma genericamente all’importo delle “sanzione”, si ritiene che il tetto massimo sia comunque applicabile alla somma dovuta in caso di mancato pagamento entro 60 giorni, e cioè alla metà del massimo edittale, come previsto dall’art. 203, comma 3, cds. D'altronde, secondo prassi costante, giustificata anche dalla giurisprudenza, la maggiorazione prevista nel primo periodo è sempre stata applicata sulla metà del massimo edittale e la nuova disposizione, nel disciplinare il tetto massimo, non può che fare riferimento a tale importo”.

27 Gennaio 2025

Dott. Giuseppe Napolitano

 

Parole chiave: sanzioni, maggiorazione, codice della strada

Per i clienti Halley: ricorrente n.QS3325, sintomo n.QS3395

Indietro

Quesiti

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×