Assunzione 2025 di dipendente categoria protetta legge 68/99 scopertura a seguito invio del prospetto informativo disabili 31/12/2024

Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
28 Gennaio 2025

Dall'invio del prospetto informativo disabili del 31/12/2024, è risultata una scopertura (1 disabile da assumere quale categoria protetta ex lege 68/99), per l'anno 2024, avendo completato tutte le procedure assunzionali previste, si chiede quali siano i vincoli assunzionali da verificare per procedere con l'assunzione ai sensi della Legge 68/1999, a partire da febbraio 2025, di concerto con il centro per l'impiego provinciale competente.

Risposta

L’art. 35, comma 2, del DLgs. 165/2001 stabilisce che “Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere”. Ciò è confermato all’art. 30 del DPR 487/1994. Secondo il successivo art. 32 del medesimo DPR, le richieste di avviamento da parte di amministrazioni ed enti pubblici, anche a carattere nazionale e regionale, devono essere rivolte al centro per l'impiego, competente nella sede presso la quale il lavoratore dovrà prestare servizio.

L’assunzione per chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste presso i centri per l’impiego riguarda i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo.

In base all’articolo 7, comma 2, della legge 68/1999, per le assunzioni relative ai profili per i quali è richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell’obbligo i lavoratori disabili hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della quota d’obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.

Le assunzioni delle categorie protette, nel limite della quota d'obbligo, sono da computare nel budget assunzionale calcolato sulla base del principio della sostenibilità della spesa di personale così come disciplinato dall’art. 33 D.L. 34/2019 e dal Decreto interministeriale 17.3.2020. All’interno della capacità assunzionale l’Amministrazione dovrà rispettare la quota di riserva fissata dall’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. In questo senso si è espressa la Corte dei conti, sezione regionale della Lombardia con il parere n. 134/2020.

27 gennaio 2025

Dott. Angelo Maria Savazzi

 

Parole chiave: prospetto informativo disabili, categoria protetta, assunzione

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