Trattenimento in servizio fino a 70 anni: le indicazioni applicative

Analisi del nuovo istituto introdotto dalla Legge di Bilancio 2025

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di La Posta del Sindaco
24 Gennaio 2025

 

Lo scorso 20 gennaio, il Ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo ha firmato le indicazioni operative per il ricorso al trattenimento in servizio del personale, dirigenziale e non dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche “di cui si renda necessario continuare ad avvalersi anche per far fronte ad attività di tutoraggio e di affiancamento ai nuovi assunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili"

Ad introdurre tale possibilità, per tutte le amministrazioni pubbliche, è stato l'articolo 1, comma 165, della Legge di Bilancio per il 2025 che ha inoltre eliminato l’obbligo di pensionamento d’ufficio a 65 anni per i dipendenti pubblici in possesso dei requisiti per la pensione anticipata innalzando il limite a 67 anni d’età (salva diversa decisione dell’amministrazione che ne può richiedere appunto il trattenimento fino ai 70 anni).

Il trattenimento in servizio è una misura che consente al dipendente pubblico di continuare a lavorare oltre il limite ordinario previsto al raggiungimento dell’età o dei requisiti necessari per la pensione. La possibilità sarà attuata esclusivamente previa valutazione dell'amministrazione di riferimento e per il personale che non abbia più di settant'anni. Si legge infatti sul sito del Ministero: "Il documento prevede che il ricorso all’istituto possa essere applicato non oltre il compimento del settantesimo anno di età e nel limite massimo del 10 per cento delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente”.

Si sottolinea come la base di calcolo per l’individuazione del limite massimo del 10% sia quella relativa alle facoltà assunzionali “ordinarie” derivanti dal turn over e da eventuali autorizzazioni ad assumere previste da specifiche misure normative. Nel caso degli enti locali, si deve fare riferimento al valore soglia calcolato ai sensi del D.M. 17 marzo 2020.


I compiti delle Amministrazioni

Le amministrazioni non dovranno compiere alcuna procedura di interpello tra i propri dipendenti ma valutare, attraverso gli atti di programmazione annuale e pluriennali (PIAO), le proprie esigenze funzionali ed in particolare l'esigenza di trattenere in servizio, e per quale durata, il personale in oggetto. All'esito di tali valutazioni si potranno individuare i dipendenti a cui chiedere la disponibilità di prolungare l'attività lavorativa. Non si prevede nella disposizione un periodo di tempo minimo di tale prestazione che dovrà essere commisurata caso per caso in termini congruenti all’esigenza che si intende affrontare attraverso tale istituto e comunque in misura adeguata a preservare la continuità gestionale ed evitare frammentazioni. Per la durata massima del contratto restano invece salvi i limiti vigenti (fino al compimento del 70° anno di età). 

Rispetto al personale dirigenziale è possibile conferire nuovi incarichi anche per una durata inferiore a quella minima triennale: non opera dunque il divieto di cui all’articolo 33, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006, relativo all'impossibilità di conferire incarichi dirigenziali a soggetti che abbiano raggiunto l’età del pensionamento.


Personale escluso

La disposizione esclude dal trattenimento in servizio il personale delle magistrature (ordinaria, amministrativa, contabile e tributaria) e quello delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Inoltre, è esclusa qualsiasi ipotesi di richiamo in servizio per il personale che abbia comunque cessato il servizio prima del 1° gennaio 2025.

Restano confermati infatti i provvedimenti di cessazione dal servizio già adottati dalle amministrazioni per i dipendenti che hanno maturato il diritto alla pensione alla data del 31 dicembre 2024, cioè in presenza del previgente limite ordinamentale di 65 anni di età.


Le novità della disposizione

Rispetto alle precedenti ipotesi di trattenimento in servizio, disciplinate dal rispettivo quadro regolatorio e non cumulabili con quella introdotta dalla misura in oggetto, ci sono alcune novità:

  • il lavoratore non ha alcun diritto al trattenimento in servizio; per questo non è previsto che il dipendente presenti istanze o richieste in tal senso;
  • il compito di individuare il personale da trattenere in servizio spetta esclusivamente alla parte datoriale;
  • le esigenze organizzative per cui è necessario trattenere personale possono essere: di tutoraggio e affiancamento ai neoassunti, riconducibili a esigenze funzionali non diversamente assolvibili (nel senso che solo il personale individuato le può assolvere per garantire la continuità operativa e funzionale dell’Ente);
  • la valutazione di merito condiziona la possibilità di trattenimento in servizio: non potranno dunque essere trattenuti coloro che non abbiano conseguito una valutazione della performance ottima o eccellente;
  • anche il consenso dell'interessato condiziona il trattenimento.

 

La disposizione risulta particolarmente importante nell'ambito dell'attuale fase di consistente ricambio generazionale: in questo modo i nuovi assunti avranno la possibilità di imparare grazie all'affiancamento di personale già in possesso di un ampio bagaglio esperienziale che, come si legge sempre nel documento ministeriale, rischierebbe altrimenti di andare perduto.
 

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