Novità sulle modalità di versamento dell’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita
Agenzia delle Entrate – Circolare n. 7/E del 4 giugno 2025
Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiSi chiede se ai cittadini richiedenti protezione internazionale debba essere rilasciata la carta di identità esclusivamente in formato cartaceo.
Nello specifico alcuni cittadini presentano istanza per il rilascio della CIE in seguito allo smarrimento della carta di identità cartacea della durata di tre anni precedentemente così rilasciata proprio in considerazione della protezione internazionale.
L’art. 5-bis, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142, come sostituito dall’articolo 3, comma 2, del Decreto Legislativo 21 ottobre 2020, n. 130, dispone espressamente che “Ai richiedenti protezione internazionale che hanno ottenuto l'iscrizione anagrafica, è rilasciata, sulla base delle norme vigenti, una carta d'identità, di validità limitata al territorio nazionale e della durata di tre anni”.
A fronte di ciò, e considerato che non sono poste altre accezioni alle procedure in parola dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 11 del 26 ottobre 2020, è lecito ritenere che quanto prescritto sulla durata triennale della carta d’identità si applica esclusivamente al richiedente protezione internazionale che riguarda i soggetti richiedenti asilo e protezione sussidiaria.
La carta d’identità di durata triennale andrà quindi rilasciata solamente ai cittadini stranieri indicati in precedenza (richiedenti asilo e richiedenti protezione sussidiaria) che hanno richiesto e non ancora ottenuto una forma di protezione internazionale.
La Circolare del Ministero dell’Interno n. 8 del 5 settembre 2017 riporta espressamente che “Nel momento in cui le postazioni di lavoro saranno operative, il singolo Comune (o la singola Municipalità) dovrà rilasciare la nuova CIE abbandonando la modalità di emissione della carta d'identità in formato cartaceo salvo i casi di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche.”
Attualmente il circuito di emissione delle CIE non consente la produzione di un documento elettronico con tale validità (tre anni), e pertanto il Ministero dell’Interno sempre nella circolare n. 11 del 26 ottobre 2020 ha dato indicazione di procedere al rilascio del documento d’identità in formato cartaceo fino all’adeguamento del sistema.
23 Gennaio 2025
Andrea Dallatomasina
Parole chiave: identità, protezione, cartaceo
Agenzia delle Entrate – Circolare n. 7/E del 4 giugno 2025
Ministero dell’Interno Dipartimenti per gli Affari Interni e Territoriali – Comunicato del 4 giugno 2025
Risposta del Geom. Salvatore Di Bacco
Agenzia delle Entrate – Provvedimento 3 giugno 2025, Prot. n. 241540/2025
Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Comunicato del 3 giugno 2025
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