Diritto di abitazione del coniuge superstite anche in caso immobile pignorato e rinuncia all'eredità

Risposta dell'Avv. Lorella Martini

Quesiti
di Martini Lorella
23 Gennaio 2025

Immobile di proprietà al 50% di 2 coniugi, oggetto di ipoteca per mutuo contratto nell'anno 2010, poi pignorato nel 2013 dalla banca per omesso pagamento. Nel 2017 muore il marito, la moglie continua ad abitare nell'immobile oggetto di pignoramento. Nel 2018 il coniuge e la figlia rinunciano all'eredità del defunto con dichiarazione regolarmente registrata presso il Tribunale. La figlia nel 2024 acquista lo stesso immobile tramite asta giudiziaria. Chi deve pagare i tributi fino al 2024?

Risposta

Considerato che la moglie, a prescindere dalla rinuncia all’eredità, ha evidentemente esercitato il diritto di abitazione di cui all’art. 540 c.c. su quella che si desume essere stata l’abitazione familiare, soggetto passivo IMU dell’intero immobile sino al 2024 sarà la vedova. Il Comune ovviamente dovrà valutare se quest’ultima possa beneficiare dell’esenzione prevista per l’abitazione principale.

20 gennaio 2025                                                                                                               

Avv. Lorella Martini

 

Parole chiave: diritto di abitazione, pignoramento, coniuge superstite

Per i clienti Halley: ricorrente n. QI1039, sintomo n. QI1080

 

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