Competenze dell’ufficiale d’anagrafe

Risposta di Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
21 Gennaio 2025

Si chiede quali attività rientrino tra le competenze dell’Ufficiale d’Anagrafe “senza limitazioni”.

Risposta

L’articolo 4 comma 1 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, riporta che «L'ufficiale d'anagrafe provvede alla regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione residente ed è responsabile della esecuzione degli adempimenti prescritti per la formazione e la tenuta degli atti anagrafici».

Per gestire una funzione complessa come quella anagrafica e perseguire l’obiettivo posto dall’ordinamento anagrafico, la regolare tenuta dell’anagrafe - servizio fondamentale dello Stato – è stata creata con la Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, la figura professionale dotata di ampi poteri: l’ufficiale d’anagrafe.

L’articolo 3 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, stabilisce che «Il sindaco, quale ufficiale del Governo, è ufficiale dell'anagrafe. Egli può delegare e revocare, in tutto o in parte, le funzioni di ufficiale d'anagrafe al segretario comunale o ad altri impiegati idonei del Comune. Ogni delegazione, munita della firma autografa del delegato, ed ogni revoca devono essere approvate dal prefetto.»

L’articolo 2 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, stabilisce che «1. Il sindaco può delegare e revocare in tutto o in parte le funzioni di ufficiale di anagrafe ad un assessore, al segretario comunale o ad impiegati di ruolo del comune ritenuti idonei.

1-bis. In caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate è consentita la delega a impiegati non di ruolo del comune ritenuti idonei e che abbiano ricevuto apposita formazione.

2. In caso di assenza del sindaco, la funzione di ufficiale di anagrafe può essere esercitata dall'assessore delegato o dall'assessore anziano e, in mancanza degli assessori, dal consigliere anziano.

3. Ogni delega o revoca deve essere approvata dal prefetto come previsto dall'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.»

Al titolare della funzione (Sindaco) competono quindi:

  • atti e provvedimenti per garantire la regolare tenuta dell’anagrafe della popolazione (ad esempio i provvedimenti legati ai procedimenti sulle iscrizioni, mutazioni e cancellazioni anagrafiche ad istanza di parte o d’ufficio; i provvedimenti legati alle comunicazioni pervenute dall’ufficiale dello stato civile);
  • il rilascio delle certificazioni anagrafiche attuali e pregresse nonché il rilascio di elenchi anagrafici;
  • assicurare la regolare esecuzione degli adempimenti topografici ed ecografici.

Il Sindaco può quindi delegare “in tutto o in parte” le funzioni dell’ufficiale d’anagrafe ai soggetti indicati nell’articolo 2 comma 1 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.

La delega è quindi un provvedimento amministrativo, una manifestazione di volontà finalizzata al decentramento di funzioni dal titolare delle stesse ad altro soggetto.

Quindi con il conferimento delle delega ad uno o più soggetti, il Sindaco non si spoglia delle sue funzioni di ufficiale d’anagrafe, che può continuare ad esercitare. L’espressione “tutto o in parte” serve a distinguere l’ipotesi di delega totale da quella parziale. Pertanto colui che è in possesso di delega totale può adottare tutti gli atti di competenza dell’ufficiale d’anagrafe, quali, ad esempio, il provvedimento anagrafico d’ufficio, la sottoscrizione dei certificati, il rilascio di elenchi anagrafici, il trasferimento di residenza, ecc., mentre il possessore di delega parziale potrà compiere i soli atti individuati nell’atto di delega.

La delega parziale, limitata ad esempio alla sola firma dei certificati, è finalizzata alla speditezza ed economicità del servizio, che riduce l’attività del delegato alla mera firma di un atto a contenuto vincolato senza alcun margine decisionale o valutativo, che comunque spetta al titolare della funzione.

20 Gennaio 2025

Andrea Dallatomasina

 

Parole chiave: competenza, ufficiale, anagrafe

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