Gestione anagrafica del collaboratore di giustizia

Risposta di Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
21 Gennaio 2025

Un cittadino richiede al comune scrivente la cancellazione per irreperibilità del fratello, che risulta residente in un’abitazione presso la quale l’istante vorrebbe spostare la propria residenza.

Il fratello assente è però un collaboratore di giustizia.

Si chiede pertanto come gestire la scheda anagrafica dei collaboratori di giustizia, effettivamente non più dimoranti presso la residenza registrata, e se sia possibile iscrivere nello stesso immobile i due fratelli ma in due distinti nuclei, nonostante il vincolo affettivo.

Risposta

Nella situazione attuale, essendo l'ufficio a conoscenza della condizione di collaboratore di giustizia del soggetto (che non rientra nella normalità dei casi di iscrizione o mutazione anagrafica), il mio consiglio è quello di non fare nulla prima di avere chiarito la situazione in merito all'esistenza o meno di provvedimenti di protezione.

A questo fine, dovete richiedere alla Questura, ma vi consiglio di coinvolgere anche la Prefettura e, se non bastasse, anche il Ministero dell'Interno e della Giustizia, affinché sia data risposta ad un quesito fondamentale, e cioè se vi siano tuttora in essere provvedimenti di tutela del soggetto ai sensi delle norme sui collaboratori di giustizia.

L'articolo 10 del Decreto Legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella Legge 15 marzo 1991, n. 82, ha istituito la "commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione" dei collaboratori di giustizia.

Questa Commissione ha il potere di cambiare le generalità ai collaboratori e/o di chiedere l'iscrizione in indirizzi fittizi o comunque non corrispondenti al luogo della loro effettiva residenza. Può anche chiedere il blocco totale della certificazione anagrafica. In pratica ha il potere di fare tutto ciò che ritiene utile alla protezione di queste persone da possibili ritorsioni.

Di qui, l'assoluta necessità di ottenere risposte in merito alla condizione attuale di questa persona, in relazione allo stato di protezione attuale e/o pregresso.

Se questa persona è effettivamente un collaboratore di giustizia l'ufficiale d'anagrafe dovrà semplicemente applicare tutto ciò che è previsto nel documento di protezione sotto la totale responsabilità dell'Organo ministeriale suddetto, altrimenti dovrà essere trattato come tutte le altre persone.

Quindi, per il momento, i due fratelli verranno iscritti nel medesimo stato di famiglia se iscritti nel medesimo immobile.

20 Gennaio 2025

Andrea Dallatomasina

 

Parole chiave: irreperibilità, collaboratore, giustizia

Per i clienti Halley: ricorrente n.QD3623, sintomo n.QD3659

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