Istruzioni operative per gli ufficiali dello stato civile in merito alle riforme in materia di cittadinanza
Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Circolare n. 59 del 17 giugno 2025
Risposta del Dott. Antonio Cazzaniga
QuesitiUna cittadina di stato civile vedova chiede la cancellazione dei dati relativi al suo stato civile dalle liste elettorali sulla base della Circolare Dait n.75/2024 e non solo dalla stampa della tessera elettorale.
Si chiede quale sia l'interpretazione corretta della circolare surriferita.
Con la circolare DAIT n. 75 del 2024, il Ministero dell'Interno ha fornito un chiarimento sull'art.2 del d.P.R. n. 299/2000, concernente le indicazioni sulle generalità personali della tessera elettorale.
In particolare, ha evidenziato come il comma 2) lett. a) ha disposto che la tessera contiene il nome e il cognome del titolare e che, in caso di donne coniugate, il cognome può essere seguito da quello del marito.
Il Ministero, inoltre, specifica come, all'epoca, la disposizione trovasse giustificazione nella finalità di una corretta e tempestiva individuazione dell'abitazione presso la quale consegnare il plico contenente la tessera elettorale.
Infatti, la circolare Ministero dell’Interno n. 2600/L del 1° febbraio 1986, aveva specificato che “In occasione di varie consultazioni elettorali, si è avuto modo di notare che non è stato possibile consegnare molti certificati elettorali per la mancata indicazione, sugli stessi, dei dati in parola, il che non ha permesso la individuazione di elettrici conosciute, presso le rispettive abitazioni, con il cognome del marito”.
Oggi, visto il mutato contesto storico e sociale a più di 20 anni dall'entrata in vigore della disposizione in esame (299/2000), il Ministero ha evidenziato come la prassi di cui sopra non appare più in linea con una lettura costituzionalmente orientata delle norme che disciplinano l'elettorato attivo.
Pertanto, come interpretazione evolutiva della norma, il Ministero ha chiarito che nelle tessere elettorali il cognome del marito potrà essere riportato solo in caso di espressa richiesta da parte dell'elettrice.
Alla luce dell’assunto della circolare richiamata, si ritiene che la prassi di indicare “per le donne coniugate o vedove, il cognome da nubile accompagnato dal cognome del marito preceduto alla indicazione «in» o «cgt.» ovvero «ved.», a seconda dei casi” (vedi § 34, punto 7 della circolare Ministero dell’Interno 2600/L del 1986), non appare più in linea con una lettura costituzionalmente orientata delle norme che disciplinano l'elettorato attivo non solo per la tessera elettorale, ma anche per la tenuta e compilazione delle liste elettorali.
Tra l’altro, tale indicazione sulle liste non appare necessaria per l’esercizio del diritto di voto, nonché, come sostenuto da alcuni, perché potrebbe configurare una violazione della privacy: chiunque può leggere queste informazioni visionando le liste così come le copie consegnate ai seggi o appese in estratto ai seggi in occasione delle consultazioni.
Infine, come è noto, si ricorda come altre disposizioni hanno modificato, nel senso sopra richiamato, l’indicazione dello stato civile.
A titolo di esempio:
20 Gennaio 2025
Antonio Cazzaniga
Parole chiave: stato civile, liste, elettorale
Per i clienti Halley: ricorrente n.QD3621, sintomo n.QD3657
Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Circolare n. 59 del 17 giugno 2025
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
L'iter amministrativo da seguire
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: